Art. 13. Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia 1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata. 2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio. 3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.". 2. Dopo l'articolo 13- bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alterna- tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30- ter, 47, 47- ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole. 3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.". 3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: " 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.".