Art. 13. 
Disposizioni  sulla  custodia  di  coloro  che  collaborano  con   la
                              giustizia 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.  82,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e  urgenti  motivi  di  sicurezza,  il
procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello  nel
cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare,  su
richiesta  del  Capo  della  polizia,  che  ne  informa  il  Ministro
dell'interno, che le persone detenute per  espiazione  della  pena  o
internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite
in  luoghi  diversi  dagli  istituti  penitenziari,  per   il   tempo
strettamente necessario alla definizione dello speciale programma  di
protezione. Negli  stessi  casi,  il  procuratore  generale  nel  cui
distretto la persona  e'  ristretta  ovvero  ha  la  residenza  o  il
domicilio  puo'  autorizzare  specifiche  modalita'  esecutive  delle
misure  alternative  alla  detenzione   diverse   dalla   liberazione
anticipata. 
   2. Le autorizzazioni previste dal  comma  1  possono  essere  date
anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la  corte
di appello nel cui distretto la persona da  ammettere  allo  speciale
programma di protezione ha la residenza o il domicilio. 
   3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei
reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di  procedura
penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2  sono  adottati  dal
procuratore  generale   d'intesa   con   il   procuratore   nazionale
antimafia.". 
 2. Dopo l'articolo 13- bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.  82,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse  a  speciale
programma di protezione  l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  la
concessione dei permessi premio e l'ammissione alle  misure  alterna-
tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono  disposte  sentita  l'autorita'  che  ha  deliberato  il
programma, la quale provvede ad acquisire informazioni  dal  pubblico
ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali
e' stata prestata la collaborazione. 
   2. Nei casi di cui  al  comma  1,  il  provvedimento  puo'  essere
adottato anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese
quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21,  30-  ter,
47, 47- ter e 50. Il provvedimento  e'  specificamente  motivato  nei
casi in cui l'autorita' indicata  nel  comma  1  ha  espresso  avviso
sfavorevole. 
   3. Per i provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2,  la  competenza
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo  in
cui la persona ammessa allo speciale programma di  protezione  ha  il
domicilio. 
   4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle  persone
ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.". 
  3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio  1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15  marzo  1991,  n.
82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'  giudiziaria
o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque  di
interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno  prestato  o
prestano la loro collaborazione.". 
  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' inserito il seguente: 
  " 3. All'atto della  sottoscrizione  del  programma,  l'interessato
elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede  la  commissione
di cui all'articolo 10.".