Art. 14. 
Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena 
  1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  " 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1  e  3,  l'assegnazione  al
lavoro all'esterno, i permessi premio e le  misure  alternative  alla
detenzione previste dal capo VI non possono  essere  concessi,  o  se
gia' concessi sono revocati, ai condannati  per  taluni  dei  delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti  si  pro-
cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso  punito  con  la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,  commesso
da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo
385 del codice penale ovvero  durante  il  lavoro  all'esterno  o  la
fruizione di un permesso premio o  di  una  misura  alternativa  alla
detenzione. 
   6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5,
l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione  al
magistrato  di  sorveglianza   del   luogo   di   ultima   detenzione
dell'imputato. 
   7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5  opera
per un  periodo  di  cinque  anni  dal  momento  in  cui  e'  ripresa
l'esecuzione della custodia  o  della  pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca della misura.".