Art. 16. 
                       Colloqui investigativi 
  1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26  luglio  1975,
n. 354, e' eliminato il punto e sono aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: "e per il personale indicato nell'articolo 18- bis.". 
  2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26  luglio  1975,
n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti  parole:  "Salvo  quanto
disposto dall'articolo 18-bis,". 
  3. Dopo l'articolo 18 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente articolo: 
  "Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi).  -  1.  Il  personale
della Direzione investigativa antimafia di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 dicembre 1991, n. 410,  e  gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria  dei  servizi  centrali   e   interprovinciali   di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facolta'
di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a
norma del comma  3,  ad  avere  colloqui  personali  con  detenuti  e
internati,  al  fine  di  acquisire  informazioni   nell'ambito   dei
rispettivi  compiti  istituzionali  di  investigazione,  sicurezza  e
prevenzione. 
   2. Al personale di polizia indicato nel comma 1,  l'autorizzazione
ai colloqui e' rilasciata: 
    a) quando si tratta di internati, di condannati  o  di  imputati,
dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; 
    b) quando si  tratta  di  persone  sottoposte  ad  indagini,  dal
pubblico ministero. 
   3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2  sono  anno-
tate esclusivamente in  apposito  registro  riservato  tenuto  presso
l'autorita' competente al rilascio. 
   4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del
Ministro dell'interno o, per sua  delega,  dal  Capo  della  Polizia,
l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e'  richiesta,
e del colloquio e' data  immediata  comunicazione  all'autorita'  ivi
indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di  cui
al comma 3. 
   5. La facolta' di procedere a colloqui personali  con  detenuti  e
internati e' attribuita altresi' al Procuratore  nazionale  antimafia
ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e  di  coordinamento
previste dall'articolo 371- bis del codice di  procedura  penale;  al
medesimo  Procuratore   nazionale   antimafia   sono   comunicati   i
provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con
persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno  dei
delitti indicati  nell'articolo  51,  comma  3-  bis  del  codice  di
procedura penale.". 
  4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con  il
Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18- bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalita' delle  visite
e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le  relative
comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza. 
  5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  29
aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le disposizioni dei commi precedenti non  si  applicano  nei  casi
previsti dall'articolo 18- bis della legge". 
  6. Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12
ottobre 1982, n. 726,  le  parole:  "puo'  essere  autorizzato  dagli
organi  competenti  ad  avere  colloqui  personali  con  detenuti   e
internati" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'  avere  colloqui
personali, con  detenuti  e  internati,  osservando  le  disposizioni
dell'articolo 18- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di
particolare  urgenza  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo,
all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.".