Art. 16. Colloqui investigativi 1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per il personale indicato nell'articolo 18- bis.". 2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis,". 3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente articolo: "Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e gli ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facolta' di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 3, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali di investigazione, sicurezza e prevenzione. 2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata: a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero. 3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate esclusivamente in apposito registro riservato tenuto presso l'autorita' competente al rilascio. 4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e' richiesta, e del colloquio e' data immediata comunicazione all'autorita' ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3. 5. La facolta' di procedere a colloqui personali con detenuti e internati e' attribuita altresi' al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3- bis del codice di procedura penale.". 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalita' delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza. 5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18- bis della legge". 6. Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: "puo' essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.".