Art. 17. Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sue successive modificazioni e' aumentato di 2.000 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti. 2. Alla prima copertura dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento avviene dai contingenti di leva all'Esercito, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue succes- sive modificazioni, relative all'incorporamento di unita' di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari, nonche' secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213. 3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di mesi tre. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in lire 55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.