Art. 17. 
      Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria 
  1. L'organico del Corpo di  polizia  penitenziaria  previsto  dalle
tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, e sue successive modificazioni e'  aumentato  di  2.000
unita' nel ruolo degli agenti e assistenti. 
  2.  Alla  prima  copertura  dei  posti  che  si   rendono   vacanti
nell'organico  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   per   effetto
dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia  e
giustizia puo' avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma  2
dell'articolo 8  della  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  il  cui
reclutamento avviene dai contingenti di  leva  all'Esercito,  con  le
procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue  succes-
sive modificazioni, relative all'incorporamento di unita' di leva nel
Corpo degli agenti di custodia, quali  volontari  ausiliari,  nonche'
secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge
29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio  1992,  n.
213. 
  3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2  frequentano
un corso di formazione tecnico-professionale  della  durata  di  mesi
tre.  I  corsi  sono  effettuati  nelle  stesse  scuole  e  strutture
dell'Esercito,   ad   opera   del    personale    del    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. 
  4. La spesa  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente
articolo e' valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in  lire
55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni  a  decorrere
dall'anno 1994.