Art. 18. Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.".