Art. 18. 
          Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 
  1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' sostituito dal seguente: 
  "Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di  legge,  il
direttore informa anticipatamente il magistrato di  sorveglianza,  il
questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente  di  ogni
dimissione anche temporanea dall'istituto.".