Art. 19. 
    Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario 
  1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  " 2. Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di  sicurezza
pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di
grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto  o
in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al
comma  1  dell'articolo  4-  bis,  l'applicazione  delle  regole   di
trattamento e  degli  istituti  previsti  dalla  presente  legge  che
possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di  ordine  e  di
sicurezza.".