Art. 2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. L'articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni."; b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503". 2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso"; b) il comma 1 e' soppresso; c) nel comma 2, dopo le parole "Quando per la notificazione", sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice"; d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".