Art. 2. 
        Esame di persona imputata in un procedimento connesso 
  1.  L'articolo  210  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,  il  quale,  ove
occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le  norme
sulla citazione dei testimoni."; 
    b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195  e  499"  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503". 
  2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271,
e' cosi' modificato: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Citazione  di
testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e  imputati  di  un
procedimento connesso"; 
    b) il comma 1 e' soppresso; 
    c) nel comma 2, dopo le parole  "Quando  per  la  notificazione",
sono  inserite  le  seguenti:  "dei  testimoni,  dei  periti,   degli
interpreti,  dei  consulenti  tecnici  e   delle   persone   indicate
nell'articolo 210 del codice"; 
    d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
    " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli
articoli 198, 210 e 226 del codice;".