Art. 20. Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalita' e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalita' e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.