Art. 20. 
Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione 
   penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di  concerto  con
quello  dell'interno  sono  stabilite  modalita'  e  criteri  per  il
collegamento  tra  il  centro  elaborazione  dati  del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e quello  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente  disponibili  i
dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le  modalita'
e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.