Art. 22. 
                         Sequestro dei beni 
  1. Al secondo comma dell'articolo 2-  ter  della  legge  31  maggio
1965, n. 575, e' aggiunto il seguente periodo: 
"A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore  o  degli
organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a  norma  del  primo
comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e'  disposto  dal
Presidente del tribunale con decreto motivato e  perde  efficacia  se
non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.".