Art. 22. Sequestro dei beni 1. Al secondo comma dell'articolo 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.".