Art. 23. 
       Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione 
  1.  L'articolo  9  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 9.  -  1.  Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti  alla
sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 
   2.  Se  l'inosservanza  riguarda  la  sorveglianza  speciale   con
l'obbligo o il  divieto  di  soggiorno,  si  applica  la  pena  della
reclusione da uno a cinque anni. 
   3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali  ed  agenti  di
polizia giudiziaria possono procedere  all'arresto  anche  fuori  dei
casi di flagranza. 
   4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di  legge,  il
sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo  il  decreto  di
sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva  non
inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata  per
un tempo non inferiore a due anni.". 
  2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla  frazione
del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la  reclusione  da
due a cinque anni; gli ufficiali ed  agenti  di  polizia  giudiziaria
possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".