Art. 25 Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalita' organizzata 1. Nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel procedere al controllo di persone sottoposte a misure limitative della liberta' personale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale, hanno fondato motivo di ritenere che tali persone, per la condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano a realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della misura alla quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone nei propri uffici, ed ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario a verificarne la posizione e comunque non oltre le dodici ore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5 e 6 del codice di procedura penale. 2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che nei confronti delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la custodia cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero puo' disporre il fermo di tali persone, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida , il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo e' stato eseguito , se il pubblico ministero ne fa richiesta , dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua pronuncia l'autorita' giudiziaria competente non dispone la custodia cautelare o la revoca delle misure alternativa alla detenzione.