Art. 25 
Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di  criminalita'
                             organizzata 
 
  1. Nel corso di operazioni di polizia volte  alla  prevenzione  dei
delitti di criminalita'  organizzata,  gli  ufficiali  ed  agenti  di
polizia  giudiziaria  che  nel  procedere  al  controllo  di  persone
sottoposte a misure limitative della liberta'  personale  per  taluno
dei delitti  previsti  dall'articolo  275  del  codice  di  procedura
penale, hanno fondato motivo di ritenere che  tali  persone,  per  la
condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano  a
realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380  del  codice
di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della  misura  alla
quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone  nei  propri
uffici, ed ivi trattenerle per il  tempo  strettamente  necessario  a
verificarne la posizione e comunque  non  oltre  le  dodici  ore.  Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5  e  6
del codice di procedura penale. 
  2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che  nei  confronti
delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la  custodia
cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure  alternative
alla detenzione previste dalla legge  26  luglio  1975,  n.  354,  il
pubblico ministero puo' disporre il fermo di tali persone, osservate,
in quanto compatibili, le disposizioni  sul  fermo  di  indiziato  di
delitto. Con  il  provvedimento  di  convalida  ,  il  giudice  delle
indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo e'
stato eseguito , se il pubblico ministero ne fa richiesta  ,  dispone
con ordinanza la detenzione  o  la  custodia  cautelare  in  carcere.
L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti  giorni  dalla  sua
pronuncia l'autorita' giudiziaria competente non dispone la  custodia
cautelare o la revoca delle misure alternativa alla detenzione.