Art. 26. 
        Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali 
 1. La dotazione organica delle  qualifiche  funzionali  dell'Ufficio
centrale per la  giustizia  minorile  nell'ambito  del  Ministero  di
grazia e giustizia e' stabilita secondo  la  tabella  A  allegata  al
presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di
cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge,  il  Ministro
di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le  procedure
previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista
dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'  demandata  la
specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche
funzionali  nell'ambito  della   determinazione   della   complessiva
dotazione organica dell'Ufficio centrale per la  giustizia  minorile,
comprendente anche  il  personale  che  attualmente  presta  servizio
presso lo stesso Ufficio centrale. Sono  ridotti  i  contingenti  dei
corrispondenti     profili     professionali     del     Dipartimento
dell'amministrazione    penitenziaria    nella    misura     prevista
dall'allegata tabella A. 
  2. Nella tabella  IV  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  e  successive  modificazioni,  e'
inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge. 
  3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le  disposizioni
per l'accesso nei  nuovi  contingenti  del  personale  di  ruolo  del
Ministero di grazia e giustizia  di  pari  qualifica  funzionale,  in
servizio presso  il  settore  minorile  ovvero  che  abbia  acquisito
specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili,  il
quale  conserva  il  trattamento  giuridico  ed  economico  maturato,
nonche', per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo  di  altre
pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in  materia  di
mobilita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli  5  e  6
della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 
  4. Oltre al personale del ruolo amministrativo,  il  personale  con
qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex  carriera  direttiva  di
servizio sociale e dell'area pedagogica  puo'  essere  preposto  alle
direzioni  rispettivamente  dei  centri  per  la  giustizia  minorile
previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e  transitorie  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul  processo  penale  a
carico di imputati minorenni, approvato con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 272, e  dei  servizi  dei  centri  per  la  giustizia
minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il  citato
decreto legislativo n. 272 del 1989,  avuto  riguardo  alla  maggiore
importanza dei centri per la giustizia minorile  e  degli  uffici  di
servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
  5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori
dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate  con
decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  272,  facenti  parte  degli
stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno  1955,
n. 1538. 
  6.  Nei  confronti  del  personale  dell'Ufficio   centrale   della
giustizia minorile in servizio alla data di entrata in  vigore  della
legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto  1987,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1987,
n. 436, nella  misura  prevista  per  ciascuna  qualifica  e  profilo
professionale dalla tabella  allegata  al  decreto  del  Ministro  di
grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  102  del  3  maggio  1991,  ed  eventuali   successivi
adeguamenti. 
  7. Le assunzioni di cui al presente  articolo  non  potranno  avere
decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993. 
  8. La spesa  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente
articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire
51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.