Art. 27 
                     Interventi sulle strutture 
 
  1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni  in  materia
di giustizia minorile e' autorizzata la spesa di lire  7.000  milioni
per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni  1993
e   1994,   per   la   manutenzione,   riparazione,   adattamento   e
ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in  uso  agli
uffici giudiziari  minorili  ed  ai  servizi  centrali  e  periferici
dell'Ufficio   centrale   per   la   giustizia   minorile,   per   la
predisposizione di servizi, interventi  e  programmi  in  favore  dei
minori, per la gestione di  attrezzature  e  di  beni,  compresi  gli
impianti,  le  macchine,   gli   strumenti,   anche   telefonici   ed
informatici, gli arredi di  supporto  ai  locali  adibiti  a  servizi
minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per
le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione  del
personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo  con  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  Alla realizzazione degli interventi e alla  stipula  dei  contratti
necessari per l'attuazione  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 2  e  7  del  decreto-legge  26
marzo 1990, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
maggio 1990, n. 124. Si applicano altresi' le disposizioni  contenute
nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992,  n.  134
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.