Art. 27 Interventi sulle strutture 1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.