Art. 28. 
                        Copertura finanziaria 
  All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27  del
presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in
lire 74.220 milioni per l'anno 1993  e  in  lire  128.900  milioni  a
decorrere  dall'anno  1994,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 3  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
e' aggiunto il seguente comma: 
  10-bis. Le spese  di  funzionamento  e  le  spese  riservate  della
Direzione investigativa  antimafia  (D.I.A.)  sono  iscritte  in  due
distinti  capitoli   da   istituirsi,   nell'ambito   della   rubrica
''Sicurezza pubblica,,,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a  rendicontazione
e per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della  pubblica
sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A.  e'  tenuto  a
presentare,  al  termine  di  ciascun  esercizio   finanziario,   una
relazione sui criteri e sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  relativi
fondi al Ministro dell'interno, che autorizza  la  distruzione  della
relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni  finanziarie  dei
capitoli relativi alle predette spese si  provvede  con  decreti  del
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno,  mediante
variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per il  medesimo  anno
finanziario'. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica  in  G.U.  09/06/1992,  n.  134  e
dall'errata-corrige in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo  di
"vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.