Art. 28. Copertura finanziaria All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in lire 74.220 milioni per l'anno 1993 e in lire 128.900 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' aggiunto il seguente comma: 10-bis. Le spese di funzionamento e le spese riservate della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) sono iscritte in due distinti capitoli da istituirsi, nell'ambito della rubrica ''Sicurezza pubblica,,, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A. e' tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni finanziarie dei capitoli relativi alle predette spese si provvede con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, mediante variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario'. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica in G.U. 09/06/1992, n. 134 e dall'errata-corrige in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.