Art. 3. Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. E' consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui e' stata data lettura nello stesso."; b) nel comma 3, le parole "di atti che non sono ripetibili" sono sostituite dalle seguenti: "di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili"; c) nel comma 4, le parole "a norma dei commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2". 2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Art. 238-bis (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187.". 3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.". 4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole "dell'articolo 190 comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190 comma 1 e 190- bis".