Art. 3. 
 Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti 
  1.  L'articolo  238  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. E' consentita l'acquisizione di  verbali  di  prove  di  altro
procedimento penale, se si tratta  di  prove  assunte  nell'incidente
probatorio o nel giudizio ovvero di verbali  di  cui  e'  stata  data
lettura nello stesso."; 
    b) nel comma 3, le parole "di atti che non sono ripetibili"  sono
sostituite dalle seguenti: "di atti che anche per cause  sopravvenute
non sono ripetibili"; 
    c) nel comma 4, le parole "a norma  dei  commi  precedenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2". 
  2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale  e'  aggiunto
il seguente: 
  "Art. 238-bis (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in  ogni
caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai  fini  stabiliti
dall'articolo 187.". 
  3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
  "Art. 190-bis (Requisiti della prova in  casi  particolari).  -  1.
Quando e' richiesto l'esame di un testimone o di  una  delle  persone
indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni  in
sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali  sono
stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se
il giudice lo ritiene assolutamente necessario.". 
  4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le
parole "dell'articolo 190 comma 1" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"degli articoli 190 comma 1 e 190- bis".