Art. 4. 
          Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria 
  1.  L'articolo  347  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia  giudiziaria,  senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli  elementi
essenziali del fatto e gli altri elementi sino  ad  allora  raccolti,
indicando le fonti di prova e  le  attivita'  compiute,  delle  quali
trasmette la relativa documentazione."; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali  e'  prevista
l'assistenza del difensore della persona nei  cui  confronti  vengono
svolte le indagini,  la  comunicazione  della  notizia  di  reato  e'
trasmessa  al  piu'  tardi  entro  quarantotto  ore  dal   compimento
dell'atto, salve le  disposizioni  di  legge  che  prevedono  termini
particolari."; 
    c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "Se
si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e,
in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la  comunicazione
della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale.". 
  2.  L'articolo  348  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Anche successivamente  alla  comunicazione  della  notizia  di
reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le  funzioni  indi-
cate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole."; 
    b) nel comma 3, le parole "nell'ambito delle direttive impartite"
sono sostituite dalle seguenti: "anche  nell'ambito  delle  direttive
impartite". 
  3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  " 7. La polizia giudiziaria puo'  altresi'  ricevere  dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.". 
  4.  L'articolo  351  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) in fine al comma 1,  e'  inserito  il  seguente  periodo:  "Si
applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362."; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. All'assunzione di informazioni da persona  imputata  in  un
procedimento  connesso  ovvero  da  persona  imputata  di  un   reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo
371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia  giudiziaria.
La persona predetta, se priva  del  difensore,  e'  avvisata  che  e'
assistita da un difensore di ufficio, ma che puo'  nominarne  uno  di
fiducia. Il difensore  deve  essere  tempestivamente  avvisato  e  ha
diritto di assistere all'atto.". 
  5. La lettera c) del  comma  2  dell'articolo  357  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
    "c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;". 
  6.  L'articolo  380  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole  "della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis comma  2
del codice penale" nonche' la virgola dopo esse; 
    b) dopo la lettera l) del comma 2 e' inserita la seguente: 
    " l-bis). delitti  di  partecipazione,  promozione,  direzione  e
organizzazione  della   associazione   di   tipo   mafioso   prevista
dall'articolo 416- bis del codice penale;". 
  7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
271, e' inserito il seguente: 
  "Art. 108-bis (Modalita' particolari di trasmissione della  notizia
di  reato).  -  1.  Tiene  luogo  della  comunicazione   scritta   la
comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico
o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e
la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2  del  codice
sono trasmesse senza ritardo. 
   2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle  forme  previste  dal
comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e
di trasmissione.". 
  8. Il primo periodo dell'articolo 112 del  decreto  legislativo  28
luglio  1989,  n.  271,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "La  polizia
giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attivita'
di indagine prevista dall'articolo  346  del  codice.  Se  sussistono
ragioni di urgenza  o  si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati
nell'articolo 275 comma 3, la comunicazione  e'  data  immediatamente
anche in forma orale.". 
  9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Il  procuratore  nazionale  antimafia,  nell'ambito  delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis,  accede  al  registro  delle
notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le
direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti
reciproci.". 
  10.  L'articolo  118  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato: 
    a)  nel  comma  1,  dopo  le   parole   "ufficiale   di   polizia
giudiziaria", sono inserite  le  seguenti:  "o  del  personale  della
Direzione investigativa antimafia"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i
soggetti  indicati  nel  comma  1  all'accesso  diretto  al  registro
previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.". 
  11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di  concerto
col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di  consegna
dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte
degli organi di polizia giudiziaria. 
  12. Con  regolamento  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  sono
disciplinate  le  procedure  dell'inserimento   delle   comunicazioni
redatte su supporto magnetico  o  trasmesse  via  cavo,  in  apposita
sezione  del  registro  previsto  dall'articolo  335  del  codice  di
procedura penale e per la  conseguente  formale  registrazione  delle
notizie stesse disposta dal pubblico ministero.