Art. 4. Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria 1. L'articolo 347 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione."; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari."; c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale.". 2. L'articolo 348 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indi- cate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole."; b) nel comma 3, le parole "nell'ambito delle direttive impartite" sono sostituite dalle seguenti: "anche nell'ambito delle direttive impartite". 3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.". 4. L'articolo 351 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) in fine al comma 1, e' inserito il seguente periodo: "Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362."; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.". 5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;". 6. L'articolo 380 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole "della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis comma 2 del codice penale" nonche' la virgola dopo esse; b) dopo la lettera l) del comma 2 e' inserita la seguente: " l-bis). delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis del codice penale;". 7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 108-bis (Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato). - 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e di trasmissione.". 8. Il primo periodo dell'articolo 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dai seguenti: "La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3, la comunicazione e' data immediatamente anche in forma orale.". 9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.". 10. L'articolo 118 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1, dopo le parole "ufficiale di polizia giudiziaria", sono inserite le seguenti: "o del personale della Direzione investigativa antimafia"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.". 11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria. 12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.