Art. 5. 
                  Attivita' del pubblico ministero 
  1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le
parole "agli effetti del giudizio" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nel dibattimento". 
  2. Il secondo periodo dell'articolo 362  del  codice  di  procedura
penale e' sostituito dal  seguente:  "Si  applicano  le  disposizioni
degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". 
  3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  " 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni  attivita'  di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il  compimento
di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati.". 
  4. La lettera d) del  comma  1  dell'articolo  373  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalle seguenti: 
   " d) delle sommarie informazioni  assunte  a  norma  dell'articolo
362; 
   d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".