Art. 5. Attivita' del pubblico ministero 1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel dibattimento". 2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati.". 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti: " d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362; d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".