Art. 6. 
                 Chiusura delle indagini preliminari 
                    Fascicolo per il dibattimento 
  1. In fine al comma 2 dell'articolo 405  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno  se
si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma  2
lettera a)". 
  2. L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero,  prima
della scadenza, puo' richiedere al  giudice,  per  giusta  causa,  la
proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei  motivi  che
la giustificano. 
   2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste  dal  pubblico
ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini  ovvero
di  oggettiva  impossibilita'  di  concluderle   entro   il   termine
prorogato. 
  2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per  un
tempo non superiore a sei mesi. 
   3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice,  con
l'avviso della facolta' di presentare  memorie  entro  cinque  giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta  alle  indagini  nonche'
alla  persona  offesa  dal  reato  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
esserne informata. Il  giudice  provvede  entro  dieci  giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 
   4. Il giudice autorizza  la  proroga  del  termine  con  ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero
e dei difensori. 
   5. Qualora  ritenga  che  allo  stato  degli  atti  non  si  debba
concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma
3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di  consiglio
e ne  fa  notificare  avviso  al  pubblico  ministero,  alla  persona
sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3,
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle  forme
previste dall'articolo 127. 
  5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si  applicano  se  si
procede per taluno dei delitti indicati  nell'articolo  51  comma  3-
bis. In tali casi, il giudice  provvede  con  ordinanza  entro  dieci
giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione  al
pubblico ministero. 
   6. Se non ritiene  di  respingere  la  richiesta  di  proroga,  il
giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le
indagini. 
   7. Con l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di  proroga,  il
giudice, se il termine per le indagini preliminari e'  gia'  scaduto,
fissa un termine non superiore a dieci  giorni  per  la  formulazione
delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 
   8. Gli atti di  indagine  compiuti  dopo  la  presentazione  della
richiesta di proroga e prima della  comunicazione  del  provvedimento
del giudice sono comunque utilizzabili.". 
  3. La lettera a) del  comma  2  dell'articolo  407  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
   " a) i delitti indicati  nell'articolo  275  comma  3  nonche'  il
delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in  cui
e' obbligatorio l'arresto in flagranza;". 
  4. La lettera d) del  comma  1  dell'articolo  431  del  codice  di
procedura penale e' cosi' modificata: 
   " d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio  e  di
quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;".