Art. 7. Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale 1. L'articolo 468 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresi' la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilita' le ragioni per le quali l'esame e' assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilita', anche quando e' richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495. 4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210.". 2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 147- bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame puo' svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame.".