Art. 7. 
      Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale 
  1.  L'articolo  468  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali  di
prova di altro  procedimento  penale  deve  farne  espressa  menzione
scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta  di  verbali
di dichiarazioni  di  persone  delle  quali  si  chiede  altresi'  la
citazione, la parte deve  indicare  a  pena  di  inammissibilita'  le
ragioni per le quali l'esame e' assolutamente necessario.  La  stessa
indicazione deve essere fatta,  a  pena  di  inammissibilita',  anche
quando e' richiesta la citazione di una persona esaminata in sede  di
incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone  e'
autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento  il  giudice
ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495. 
  4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per
la citazione delle persone indicate nell'articolo 210.". 
  2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
271, e' inserito il seguente: 
  "Art.  147-  bis  (Esame  delle  persone  che  collaborano  con  la
giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse,  in  base  alla
legge, a programmi o misure di protezione, il  presidente,  anche  di
ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga  con  le
necessarie  cautele  volte  alla  tutela  della  persona   sottoposta
all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame puo'
svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o  altro
pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la
persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto
delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame.".