Art. 8 
                Contestazioni nell'esame delle parti 
         Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
      " 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto  di
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia  giudiziaria
su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per  il
dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni  previste
dal comma 3.". 
  2. Nell'articolo 512 del codice  di  procedura  penale,  le  parole
"degli atti assunti dal pubblico ministero e dal  giudice  nel  corso
dell'udienza preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero".