Art. 8 Contestazioni nell'esame delle parti Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.". 2. Nell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero".