Art. 9. 
                         Divieto di espatrio 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Con  l'ordinanza  che  applica  una  delle  altre   misure
coercitive previste dal presente capo, il  giudice  dispone  in  ogni
caso il divieto di espatrio.".