IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, ed in particolare l'art. 12;
  Vista la legge  24  luglio  1985,  n.  409,  che  ha  istituito  la
professione  sanitaria  di odontoiatria come integrata dalla legge 30
ottobre 1988, n. 471;
  Visto il  decreto  ministeriale  30  gennaio  1986  concernente  le
modalita'  e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da
parte dei laureati in medicina e chiriurgia  abilitati  all'esercizio
professionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 settembre 1987, n. 420, con il
quale e' stato inserito nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, una nuova tabella A-bis al
ruolo  sanitario  relativa  al  profilo professionale odontoiatri con
l'indicazione delle tre posizioni funzionali in cui tale  profilo  si
articola;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 settembre 1987, n. 481, che ha
determinato le attribuzioni degli odontoiatri addetti  ai  presidi  e
servizi delle unita' sanitarie locali;
  Vista la legge 30 ottobre 1988, n. 471, che detta norme concernenti
l'opzione,  per  i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione
all'albo degli odontoiatri;
  Vista la sentenza 9 marzo 1989, n.  100,  con  la  quale  la  Corte
costituzionale   dichiara   "l'illegittimita'   costituzionale  degli
articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985,  n.  409  (Istituzione
della  professione  sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative
al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di  servizi  da
parte   dei  dentisti  cittadini  di  Stati  membri  delle  Comunita'
europee), nella parte in cui non prevedono che  i  soggetti  indicati
nell'art.  20,  primo  comma,  ottenuta  l'iscrizione  all'albo degli
odontoiatri,  possano   contemporaneamente   mantenere   l'iscrizione
all'albo  dei  medici  chirurghi,  cosi' come previsto per i soggetti
indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che  i  medesimi
possano 'optare' nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo
degli  odontoiatri,  anziche'  'chiedere'  senza limite di tempo tale
iscrizione";
  Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25, che detta norme  sui  limiti
di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  gennaio  1982,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, relativo  alla  normativa  concorsuale
del personale delle unita' sanitarie locali;
  Ravvisata  la  necessita' di integrare la normativa concorsuale del
personale  delle  unita'  sanitarie  locali   di   cui   al   decreto
ministeriale   30   gennaio   1982   per   il  profilo  professionale
odontoiatri;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative su base nazionale;
  Sentito  il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 marzo
1991;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo la tabella A del decreto ministeriale 30  gennaio  1982  e'
aggiunta  la  tabella  A-bis  di cui all'unito allegato, che ne forma
parte integrante.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 marzo 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
  Registro n. 6 Sanita', foglio n. 315
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  47  della  legge  n.   833/1978
          (Istituzione   del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'  il
          seguente:  "Art. 47. - Lo stato giuridico ed economico  del
          personale  delle  unita'  sanitarie locali e' disciplinato,
          salvo quanto previsto espressamente dal presente  articolo,
          secondo  i  princi'pi  generali  e  comuni  del rapporto di
          pubblico impiego.   In  relazione  a  quanto  disposto  dal
          secondo  comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del
          personale  delle  unita'  sanitarie  locali  e'   demandata
          all'organo  di gestione delle stesse, dal quale il suddetto
          personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare
          e retributivo.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          30 giugno 1979, su proposta del Presidente  del  Consiglio,
          di  concerto  con  i  Ministri della sanita' e del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  previa   consultazione   delle
          associazioni  sindacali  delle categorie interessate, uno o
          piu'  decreti  aventi  valore  di   legge   ordinaria   per
          disciplinare,  salvo  quanto previsto dall'ottavo comma del
          presente articolo, lo stato giuridico del  personale  delle
          unita'  sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:  1) di assicurare un unico ordinamento
          del  personale  in  tutto  il  territorio   nazionale;   2)
          disciplinare    i    ruoli    del    personale   sanitario,
          professionale, 3) definire le tabelle di equiparazione  per
          il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni
          le  cui  funzioni  sono  trasferite  ai  comuni  per essere
          esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere
          a regolare i trattamenti di  previdenza  e  di  quiescenza,
          compresi  gli  eventuali  trattamenti  integrativi  di  cui
          all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4)  garantire
          con  criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera
          attivita'  professionale  per   i   medici   e   veterinari
          dipendenti  dalle  unita'  sanitarie locali, dagli istituti
          universitari  e  dei  policlinici  convenzionati  e   dagli
          istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42.
          Con  legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti
          per l'esercizio di  tale  attivita';  5)  prevedere  misure
          rivolte  a  favorire,  particolarmente per i medici a tempo
          pieno,   l'esercizio   delle   attivita'    didattiche    e
          scientifiche  e  ad  ottenere, su richiesta, il comando per
          ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico; 6) fissare le
          modalita' per  l'aggiornamento  obbligatorio  professionale
          del   personale;  7)  prevedere  disposizioni  per  rendere
          omogeneo  il  trattamento  economico  complessivo   e   per
          equiparare   gli   istituti   normativi   aventi  carattere
          economico del personale  sanitario  universitario  operante
          nelle  strutture  convenzionate  con  quelli  del personale
          delle unita' sanitarie locali.   Ai fini  di  una  efficace
          organizzazione  dei  servizi delle unita' sanitarie locali,
          le norme delegate  di  cui  al  comma  precedente  oltre  a
          demandare  alla  regione  il potere di emanare norme per la
          loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della
          Costituzione, dovranno prevedere:  1) criteri generali  per
          l'istituzione  e  la  gestione  da parte di ogni regione di
          ruoli  nominativi  regionali  del  personale  del  Servizio
          sanitario  nazionale addetto ai presi'di, servizi ed uffici
          delle unita' sanitarie locali.  Il  personale  in  servizio
          presso  le  unita'  sanitarie  locali  sara'  collocato nei
          diversi ruoli in rapporto a titoli e  criteri  fissati  con
          decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore
          anche  ai  fini  dei  trasferimenti, delle promozioni e dei
          concorsi; 2)  criteri  generali  per  i  comandi  o  per  i
          trasferimenti  nell'ambito  del  territorio  regionale;  3)
          criteri  generali  per  la  regolamentazione,  in  sede  di
          accordo  nazionale unico, della mobilita' del personale; 4)
          disposizione per  disciplinare  i  concorsi  pubblici,  che
          devono  essere  banditi  dalla  regione  su richiesta delle
          unita'  sanitarie   locali,   e   per   l'efficacia   delle
          graduatorie  da  utilizzare  anche  ai  fini del diritto di
          scelta tra i posti messi a concorso; 5) disposizioni  volte
          a  stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie
          locali l'assunzione avviene nella  qualifica  funzionale  e
          non  nel  posto.   I decreti delegati di cui al terzo comma
          del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
          a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di  pubblici
          concorsi,  dei  servizi e dei titoli di candidati che hanno
          svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie  degli
          enti  di cui all'art.  41 o in quelle convenzionate a norma
          dell'art. 43 fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  ai  sensi
          dell'art.  129  del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 130 del 27 marzo 1969; b) la  quota  massima  dei  posti
          vacanti  che  le  regioni  possono  riservare, per un tempo
          determinato, a personale in servizio a rapporto di  impiego
          continuativo  presso strutture convenzionate che cessino il
          rapporto convenzionale nonche' le modalita'  ed  i  criteri
          per  i  relativi concorsi; c) le modalita' ed i criteri per
          l'immissione nei ruoli  regionali  di  cui  al  n.  1)  del
          precedente  comma previo concorso, riservato, del personale
          non  di   ruolo   addetto   esclusivamente   e,   in   modo
          continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al
          30  giugno  1978  ed  in  servizio all'atto dell'entrata in
          vigore della presente legge presso regioni,  comuni,  prov-
          ince,  loro  consorzi  e istituzioni ospedaliere pubbliche.
          Le unita' sanitarie locali, per  l'attuazione  del  proprio
          programma  di  attivita'  e  in  relazione  a comprovate ed
          effettive esigenze assistenziali, didattiche e di  ricerca,
          previa   autorizzazione   della   regione,  individuano  le
          strutture, le divisioni ed  i  servizi  cui  devono  essere
          addetti  sanitari  a  tempo  pieno  e prescrivono, anche in
          carenza della  specifica  richiesta  degli  interessati,  a
          singoli  sanitari  delle  predette  strutture,  divisioni e
          servizi, la prestazione del servizio a  tempo  pieno.    In
          riferimento  al  comma  precedente,  i  relativi  bandi  di
          concorso per  posti  vacanti  prescrivono  il  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  pieno.    Il  trattamento economico e gli
          istituti normativi  di  carattere  economico  del  rapporto
          d'impiego  di tutto il personale sono disciplinati mediante
          accordo nazionale unico, di durata triennale stipulato  tra
          il  Governo,  le  regioni  e  l'Associazione  nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  le  organizzazioni   sindacali
          maggiormente   rappresentative  in  campo  nazionale  delle
          categorie interessate, la delegazione  del  Governo,  delle
          regioni  e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti
          e' costituita rispettivamente: da un  rappresentante  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della
          sanita', del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          tesoro;  da  cinque  rappresentanti designati dalle regioni
          attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281; da  sei  rappresentanti
          designati  dall'ANCI.   L'accordo nazionale di cui al comma
          precedente e' reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei Ministri. I competenti  organi  locali  adottano  entro
          trenta  giorni  dalla  pubblicazione del suddetto decreto i
          necessari e dovuti atti deliberativi.  E' fatto divieto  di
          concedere   al  personale  delle  unita'  sanitarie  locali
          compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura
          che   modifichino   direttamente   o   indirettamente    il
          trattamento  economico  previsto  dal  decreto  di  cui  al
          precedente comma. Allo scopo di garantire la  parificazione
          delle  lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e'
          fatta salva l'indennita' di  bilinguismo  in  provincia  di
          Bolzano.  Gli  atti  adottati  in contrasto con la presente
          norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita'
          personale  degli amministratori.  Il Ministero della difesa
          puo' stipulare convenzioni con le unita'  sanitarie  locali
          per   prestazioni   professionali  presso  l'organizzazione
          sanitaria militare da  parte  del  personale  delle  unita'
          sanitarie  locali  nei  limiti di orario previsto per detto
          personale".  - Si trascrive il testo del comma 5  dell'art.
          12  del  D.P.R. n.  761/1979 (Stato giuridico del personale
          delle unita'  sanitarie  locali):  "Fermo  restando  quanto
          previsto  al  capo  II,  i  requisiti specifici, compresi i
          limiti di eta', per l'ammissione ai  concorsi  dei  singoli
          profili  e  posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di
          esame - che devono consistere, salvo  quanto  previsto  dal
          precedente  art.  9,  secondo comma, in una prova scritta e
          almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili -
          con  particolare  riferimento  al  curriculum  formativo  e
          professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo
          pieno  e  alle  specializzazioni  acquisite  - i criteri di
          valutazione,    la    composizione    delle     commissioni
          esaminatrici,  nelle  quali  e' garantita la rappresentanza
          del  Ministero  della   sanita',   nonche'   le   procedure
          concorsuali,  sono  stabiliti,  previa consultazione con le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto, nei concorsi per  i  quali  e'
          richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione
          delle  commissioni  giudicatrici  per  la valutazione delle
          prove di esame non dovra' essere superiore al 50 per  cento
          di  quello  totale  a disposizione".   - Il D.M. 30 gennaio
          1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
          generale  -  n.  50  del  1  marzo  1986.   - Le posizioni
          funzionali del profilo professionale  odontoiatri,  di  cui
          alla   tabella   A-  bis  inserita  dal  D.M.  n.  420/1987
          nell'allegato 1 al D.P.R. n. 761/1979,  sono  le  seguenti:
          1)   dirigente   di   servizio   odontoiatrico  o  primario
          odontoiatra; 2)  coadiutore  di  servizio  odontoiatrico  o
          aiuto    corresponsabile    odontoiatra;    3)   assistente
          odontoiatra.  - La sentenza della Corte  costituzionale  n.
          100/1989  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a
          serie speciale - n. 11 del 15 marzo 1989.   -  Il  D.M.  30
          gennaio  1982,  come  modificato  dal  D.M. 3 dicembre 1982
          (G.U. n. 36 del 7 febbraio 1983), e' stato  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
          febbraio 1982.  - Il comma 3 dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede   che   con  decreto  ministeriale  possano  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  pi'u  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della  loro  emanazione.  Il  comma  4  dello  stesso
          articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano
          recare la denominazione di  "regolamento",  siano  adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed alla registrazione della Corte dei  conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.