TABELLA A-bis PROFILO PROFESSIONALE: ODONTOIATRI Art. 36-bis (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra. Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) iscrizione, secondo le modalita' indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando; c) idoneita' per la posizione funzionale apicale nella disciplina di odontoiatria e stomatologia. Art. 36-ter (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore di servizio odontoiatrico, aiuto corresponsabile odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico; c) anzianita' di servizio costituita da cinque anni di servizio nella posizione funzionale di assistente odontoiatra; d) iscrizione, secondo le modalita' indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Art. 36-quater (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 40, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico. c) iscrizione, secondo le modalita' indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Art. 36-quinquies. - 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36- ter e 36-quater sono costituite secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26, 30 e 34 del presente decreto con la sostituzione di "odontoiatri" a "medici" per i componenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente decreto, deve essere comunque assicurata la presenza in seno alle commissioni esaminatrici di un componente odontoiatria che, laddove nei ruoli nominativi regionali manchi tale figura per ciascuna posizione funzionale, viene designato dal competente ordine professionale fra odontoiatri non dipendenti. Di conseguenza il numero dei commissari medici viene ridotto di una unita'. Art. 36-sexies. - Le prove d'esame sono quelle indicate agli articoli 27, 31 e 35 (area funzionale di chirurgia) del presente decreto, rispettivamente per i concorsi di cui agli articoli 36- bis , 36-ter e 36-quater. Art. 36-septies. - Nei concorsi di cui agli articoli 36- bis, 36- ter e 36-quater per la valutazione dei titoli si applicano le categorie ed i criteri rispettivamente indicati negli articoli 28, 32 e 36 del presente decreto con la equiparazione dei titoli di carriera, titoli accademici e di studio e pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo professionale dei concorrenti odontoiatri a quelli previsti per i concorrenti medici, con l'esclusione, per questi ultimi della valutazione, fra i titoli accademici e di studio, della specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409.
NOTE ALLA TABELLA A-BIS Nota agli articoli 36-bis, ter e quater: - L'art. 1, lettera b), del D.M. 30 gennaio 1982 e' cosi' formulato: "Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) (omissis); b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di eta' stabiliti dal presente decreto, in relazione ai singoli concorsi. Si prescinde dal requisito dell'eta', per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e per il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il limite massimo di eta' di anni 35, elevato per le maggiorazioni di legge, e' ulteriormente maggiorato dal periodo trascorso in posizione lavorativa di ruolo e non di ruolo presso enti pubblici, anche se intervallato da un periodo di sospensione purche' non superiore a 10 anni". Nota all'art. 36-quinquies: - Il testo degli articoli 26, 30 e 34 del D.M. 30 gennaio 1982 e' il seguente: "Art. 26 (come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982) (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali della regione suo delegato. Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita'; un professore universitario della disciplina oggetto del concorso, estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanita'; tre medici di ruolo nella posizione funzionale e nella disciplina oggetto del concorso di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario medico della regione o delle unita' sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unita' sanitarie della regione". "Art. 30 (come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982) (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali della regione suo delegato. Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita'; tre medici di ruolo nella posizione funzionale superiore della disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un medico di ruolo nella stessa posizione funzionale e nella stessa disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario medico della regione o delle unita' sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unita' sanitarie della regione". "Art. 34 (come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982) (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali della regione suo delegato. Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita'; due medici di ruolo della posizione funzionale apicale appartenenti all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un medico di ruolo della posizione funzionale interme- dia appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un assistente medico, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario medico della regione o delle unita' sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unita' sanitarie della regione". Nota all'art. 36-sexies: - Il testo degli articoli 27, 31 e 35 del D.M. 30 gennaio 1982 e' il seguente: "Art. 27 (Prove di esame). - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina oggetto del concorso. Prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina oggetto del concorso. Prova orale: sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacita' professionale del candidato, in relazione alle funzioni da scolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato". "Art. 31 (Prove di esame). - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso". Prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso". "Art. 35 (Prove di esame). - Le prove di esame sono le seguenti: a) Area funzionale di medicina: Prova scritta: tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate. Prova pratica: esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e discussione di un caso clinico simulato. b) Area funzionale di chirurgia: Prova scritta: tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate. Prova pratica: esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e discussione di un caso simulato. c) Area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica: Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di un questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate. Prova pratica: relativa alla disciplina compresa nell'area funzionale a concorso, ivi compresa la epidemiologia". Note all'art. 36-septies: - Il testo degli articoli 28, 32 e 36 del D.M. 30 gennaio 1982 e' il seguente: "Art. 28 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 1) titoli di carriera . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . " 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . " 6 4) curriculum formativo e professionale . . . . " 9 1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976: nella posizione funzionale e nella disciplina a concorso, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale intermedia e nella disciplina a concorso, punti 1,20 per anno; nella posizione funzionale iniziale e nella disciplina a concorso, ovvero nell'area funzionale cui la stessa appartiene, punti 1 per anno. Il servizio prestato a tempo pieno e' valutato con i punteggi di cui sopra aumentati del 40%; b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni; come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come ispettore generale, direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizi di ruolo prestati come assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non convenzionate, punti 1 per anno. I punteggi di cui ai precedenti comma sono ridotti: del 25% per i servizi prestati in disciplina affine, del 50% per i servizi prestati in disciplina non affine e per i servizi riferiti a qualifica funzionale iniziale appartenenti ad area funzionale non ricomprendente la disciplina a concorso. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneita' nazionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame; b) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 3; libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in cui e' compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non compresa nell'area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50; libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50. Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio piu' favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto". "Art. 32 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 1) titoli di carriera 2) titoli accademici e di studio 3) pubblicazioni e titoli scientifici 4) curriculum formativo e professionale 1) Titoli di carriera: I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dal precedente art. 28. Il periodo di anzianita' di servizio richiesto per l'ammissione al concorso, ivi compreso il periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato in ragione del 30%, per il servizio prestato a tempo pieno, e del 25%, per il servizio prestato a tempo definito. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneita' regionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso, fino a punti 1,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame; b) idoneita' nazionale nella disciplina su cui verte il concorso, punti 2; c) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 3; libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in cui e' compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non compresa nell'area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50; libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50. Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio piu' favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%. I punteggi di cui alla precedente lettera c) non sono attribuiti ai titoli fatti valere quale requisito di ammissione al concorso; d) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto". "Art. 36 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 1) titoli di carriera 2) titoli accademici e di studio 3) pubblicazioni e titoli scientifici 4) curriculum formativo e professionale 1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976: nella posizione funzionale di assistente medico nella medesima area funzionale per la quale si concorre, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizio di ruolo prestato come assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non convenzionate, punti 3,60 per anno. I punteggi di cui sopra sono aumentati del 40% per i servizi prestati a tempo pieno e del 10% per i servizi prestati in posizioni funzionali o qualifiche superiori. Sono, invece, ridotti del 30% se riferiti a servizi prestati in area funzionale diversa da quella per la quale si concorre; c) servizio prestato presso ambulatori gestiti da unita' sanitarie locali o precedentemente presso strutture trasferite al Servizio sanitario nazionale, con formale provvedimento di incarico, come medico specialista ambulatoriale, punti 1 per anno; d) servizio quale medico generico con rapporto convenzionale con la regione o altri enti pubblici o servizi di guardia medica, punti 0,50 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, punti 5; libera docenza o specializzazione in disciplina compresa in area funzionale diversa, punti 2,50. Per le altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio piu' favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; b) idoneita' nazionale nella disciplina messa a concorso, punti 3; idoneita' regionale per la qualifica di aiuto nella disciplina messa a concorso, punti 2; idoneita' regionale per la qualifica di assistente o tirocinio pratico ospedaliero nelle discipline comprese nell'area funzionale a concorso, punti 0,60; c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle peviste per la appartenenza al ruolo sanitario, punti 2, per ognuna, fino ad un massimo di punti 4; d) attivita' espletata a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto". - L'art. 4 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni rela- tive al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee) e' cosi' formulato: "Art. 4. - Presso ogni ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguito a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo art. 20. L'iscrizione al predetto albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".