(Tabella A-bis)
                                                        TABELLA A-bis 
                 PROFILO PROFESSIONALE: ODONTOIATRI 
  Art. 36-bis (Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  posizione
funzionale  di  dirigente  di  servizio  odontoiatrico   o   primario
odontoiatra.  Requisiti  specifici  di  ammissione).  -  I  requisiti
specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: 
    a) eta' non superiore ad anni 50,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; 
    b) iscrizione, secondo  le  modalita'  indicate  dalla  legge  24
luglio 1985, n.  409,  al  rispettivo  albo  dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli  odontoiatri,  attestata  da  certificato  in  data
anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando; 
    c) idoneita' per la posizione funzionale apicale nella disciplina
di odontoiatria e stomatologia. 
 Art. 36-ter  (Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  posizione
funzionale   di   coadiutore   di   servizio   odontoiatrico,   aiuto
corresponsabile odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). - I
requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: 
    a) eta' non superiore ad anni 45,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; 
    b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e
chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico; 
    c) anzianita' di servizio costituita da cinque anni  di  servizio
nella posizione funzionale di assistente odontoiatra; 
    d) iscrizione, secondo  le  modalita'  indicate  dalla  legge  24
luglio 1985, n.  409,  al  rispettivo  albo  dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in  data  non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
  Art. 36-quater (Concorso, per titoli ed  esami,  per  la  posizione
funzionale  di  assistente  odontoiatra  -  Requisiti  specifici   di
ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i
seguenti: 
    a) eta' non superiore ad anni 40,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; 
    b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e
chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico. 
    c) iscrizione, secondo  le  modalita'  indicate  dalla  legge  24
luglio 1985, n.  409,  al  rispettivo  albo  dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in  data  non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
  Art. 36-quinquies. - 1. Le commissioni esaminatrici per i  concorsi
di cui agli articoli 36-bis, 36-  ter  e  36-quater  sono  costituite
secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26,  30  e  34
del presente decreto con la sostituzione di "odontoiatri" a  "medici"
per i componenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  2,  del
presente decreto, deve essere comunque assicurata la presenza in seno
alle commissioni esaminatrici  di  un  componente  odontoiatria  che,
laddove  nei  ruoli  nominativi  regionali  manchi  tale  figura  per
ciascuna posizione funzionale, viene designato dal competente  ordine
professionale fra  odontoiatri  non  dipendenti.  Di  conseguenza  il
numero dei commissari medici viene ridotto di una unita'. 
  Art. 36-sexies. -  Le  prove  d'esame  sono  quelle  indicate  agli
articoli 27, 31 e 35 (area  funzionale  di  chirurgia)  del  presente
decreto, rispettivamente per i concorsi di cui agli articoli 36-  bis
, 36-ter e 36-quater. 
  Art. 36-septies. - Nei concorsi di cui agli articoli 36-  bis,  36-
ter e 36-quater  per  la  valutazione  dei  titoli  si  applicano  le
categorie ed i criteri rispettivamente indicati negli articoli 28, 32
e 36  del  presente  decreto  con  la  equiparazione  dei  titoli  di
carriera, titoli accademici  e  di  studio  e  pubblicazioni,  titoli
scientifici e  curriculum  formativo  professionale  dei  concorrenti
odontoiatri  a  quelli  previsti  per  i  concorrenti   medici,   con
l'esclusione, per questi  ultimi  della  valutazione,  fra  i  titoli
accademici e di studio, della specializzazione  di  cui  all'art.  4,
comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409. 
 
                            NOTE ALLA TABELLA A-BIS
          Nota agli articoli 36-bis, ter e quater:
            - L'art. 1, lettera b), del D.M. 30 gennaio 1982 e' cosi'
          formulato:
             "Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, possono partecipare ai
          concorsi   coloro   che  possiedono  i  seguenti  requisiti
          generali:
              a) (omissis);
               b) eta' non inferiore agli anni  18  e  non  superiore
          agli  anni  35,  fatte salve le maggiorazioni di legge ed i
          diversi limiti di eta' stabiliti dal presente  decreto,  in
          relazione ai singoli concorsi.
             Si  prescinde  dal requisito dell'eta', per il personale
          dipendente da pubbliche amministrazioni e per il  personale
          dipendente  dagli  istituti,  ospedali  ed enti di cui agli
          articoli 25 e 26, primo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
             Il  limite  massimo  di  eta' di anni 35, elevato per le
          maggiorazioni di legge,  e'  ulteriormente  maggiorato  dal
          periodo trascorso in posizione lavorativa di ruolo e non di
          ruolo  presso  enti  pubblici,  anche se intervallato da un
          periodo di sospensione purche' non superiore a 10 anni".
          Nota all'art. 36-quinquies:
             - Il testo degli articoli  26,  30  e  34  del  D.M.  30
          gennaio 1982
          e' il seguente:
             "Art.  26  (come  modificato  dal  D.M. 3 dicembre 1982)
          (Commissione esaminatrice). - La  commissione  esaminatrice
          e' nominata dalla regione ed e' composta da:
            Presidente:
              il  presidente  della giunta regionale o un consigliere
          regionale suo delegato o  un  componente  del  comitato  di
          gestione  delle  unita'  sanitarie locali della regione suo
          delegato.
            Componenti:
              un funzionario  dirigente  o  direttivo  del  Ministero
          della sanita';
              un  professore  universitario  della disciplina oggetto
          del concorso, estratto  a  sorte  dagli  elenchi  nazionali
          prefissati dal Ministero della sanita';
              tre  medici di ruolo nella posizione funzionale e nella
          disciplina oggetto del concorso di cui due sorteggiati  dal
          ruolo   nominativo   regionale   ed   uno  designato  dalle
          organizzazioni sindacali;
              un funzionario medico  della  regione  o  delle  unita'
          sanitarie locali.
             Segretario:
              un  funzionario  amministrativo  della  regione o delle
          unita' sanitarie della regione".
            "Art. 30 (come  modificato  dal  D.M.  3  dicembre  1982)
          (Commissione  esaminatrice).  - La commissione esaminatrice
          e' nominata dalla regione ed e' composta da:
            Presidente:
              il presidente della giunta regionale o  un  consigliere
          regionale  suo  delegato  o  un  componente del comitato di
          gestione delle unita' sanitarie locali  della  regione  suo
          delegato.
            Componenti:
              un  funzionario  dirigente  o  direttivo  del Ministero
          della sanita';
              tre  medici  di  ruolo   nella   posizione   funzionale
          superiore    della   disciplina   oggetto   del   concorso,
          sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
              un medico di ruolo nella stessa posizione funzionale  e
          nella  stessa  disciplina  oggetto  del concorso, designato
          dalle organizzazioni sindacali;
              un funzionario medico  della  regione  o  delle  unita'
          sanitarie locali.
             Segretario:
             un  funzionario  amministrativo  della  regione  o delle
          unita' sanitarie della regione".
            "Art. 34 (come  modificato  dal  D.M.  3  dicembre  1982)
          (Commissione  esaminatrice).  - La commissione esaminatrice
          e' nominata dalla regione ed e' composta da:
            Presidente:
              il presidente della giunta regionale o  un  consigliere
          regionale  suo  delegato  o  un  componente del comitato di
          gestione delle unita' sanitarie locali  della  regione  suo
          delegato.
            Componenti:
              un  funzionario  dirigente  o  direttivo  del Ministero
          della sanita';
              due medici di ruolo della posizione funzionale  apicale
          appartenenti   all'area  funzionale  cui  si  riferisce  il
          concorso, sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;
              un medico di ruolo della posizione funzionale  interme-
          dia  appartenente  all'area  funzionale cui si riferisce il
          concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
              un  assistente  medico,  con  almeno  cinque  anni   di
          servizio  di ruolo nell'area funzionale cui si riferisce il
          concorso, designato dalle organizzazioni sindacali;
              un  funzionario  medico  della  regione  o delle unita'
          sanitarie locali.
             Segretario:
              un funzionario amministrativo  della  regione  o  delle
          unita' sanitarie della regione".
          Nota all'art. 36-sexies:
             -  Il  testo  degli  articoli  27,  31  e 35 del D.M. 30
          gennaio 1982 e' il seguente:
            "Art. 27 (Prove di esame). - Le prove di  esame  sono  le
          seguenti:
            Prova scritta:
              relazione  su caso clinico o su argomenti inerenti alla
          disciplina oggetto del concorso.
             Prova pratica:
              su tecniche e  manualita'  peculiari  della  disciplina
          oggetto del concorso.
            Prova orale:
             sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti
          alla  funzione  da  conferire.  La prova deve anche tendere
          all'accertamento   della   capacita'   professionale    del
          candidato,  in relazione alle funzioni da scolgere e tenuto
          conto del curriculum formativo e professionale presentato".
            "Art. 31 (Prove di esame). - Le prove di  esame  sono  le
          seguenti:
            Prova scritta:
              relazione  su caso clinico o su argomenti inerenti alla
          disciplina a concorso".
            Prova pratica:
              su tecniche e  manualita'  peculiari  della  disciplina
          messa a concorso".
            "Art.  35  (Prove  di esame). - Le prove di esame sono le
          seguenti:
           a) Area funzionale di medicina:
            Prova scritta:
              tema o questionario  a  scelte  multiple  su  argomenti
          inerenti  all'area  funzionale  a concorso. Il questionario
          deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare
          e sinteticamente motivate.
            Prova pratica:
              esame clinico di un malato con discussione sul  caso  o
          presentazione e discussione di un caso clinico simulato.
            b) Area funzionale di chirurgia:
            Prova scritta:
              tema  o  questionario  a  scelte  multiple su argomenti
          inerenti all'area funzionale a  concorso.  Il  questionario
          deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare
          e sinteticamente motivate.
            Prova pratica:
              esame  clinico  di un malato con discussione sul caso o
          presentazione e discussione di un caso simulato.
            c) Area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica:
            Prova scritta:
              svolgimento di un tema o soluzione di un questionario a
          scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a
          concorso.
             Il   questionario  deve  essere  formulato  in  modo  da
          consentire risposte chiare e sinteticamente motivate.
            Prova pratica:
              relativa alla disciplina compresa nell'area  funzionale
          a concorso, ivi compresa la epidemiologia".
          Note all'art. 36-septies:
             -  Il  testo  degli  articoli  28,  32  e 36 del D.M. 30
          gennaio 1982
          e' il seguente:
             "Art.  28  (Punteggio).  -   La   commissione   dispone,
          complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:
              60 punti per i titoli;
              40 punti per le prove di esame.
             I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
              20 punti per la prova scritta;
              10 punti per la prova scritta;
              10 punti per la prova orale.
             I  punti  per  la  valutazione  dei  titoli  sono  cosi'
          ripartiti:
              1) titoli di carriera . . . . . . . . . . .    punti 35
              2) titoli accademici e di studio  . . . . . .    "   10
              3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . .    "    6
              4) curriculum formativo e professionale . . . .   "   9
             1) Titoli di carriera:
               a)   servizi   di  ruolo  prestati  presso  le  unita'
          sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi  dell'art.
          25  del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
          1979,  n.  761,  da  valutarsi  in  base  ai   criteri   di
          equiparazione  di cui al decreto del Ministro della sanita'
          27 gennaio 1976:
               nella  posizione  funzionale  e  nella  disciplina   a
          concorso, punti 1,80 per anno;
               nella   posizione   funzionale   intermedia   e  nella
          disciplina a concorso, punti 1,20 per anno;
               nella posizione funzionale iniziale e nella disciplina
          a concorso,  ovvero  nell'area  funzionale  cui  la  stessa
          appartiene, punti 1 per anno.
             Il  servizio  prestato  a  tempo pieno e' valutato con i
          punteggi di cui sopra aumentati del 40%;
               b) servizio di ruolo  quale  medico  presso  pubbliche
          amministrazioni;
               come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80
          per anno;
               come  ispettore  generale,  direttore di divisione nei
          ruoli ad esaurimento dello Stato  o  nell'ottava  qualifica
          funzionale,  o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per
          anno;
               nella settima qualifica  funzionale  o  in  qualifiche
          corrispondenti  o servizi di ruolo prestati come assistente
          ordinario o ricercatore presso strutture universitarie  non
          convenzionate, punti 1 per anno.
             I  punteggi di cui ai precedenti comma sono ridotti: del
          25% per i servizi prestati in disciplina  affine,  del  50%
          per  i  servizi  prestati  in disciplina non affine e per i
          servizi   riferiti   a   qualifica   funzionale    iniziale
          appartenenti  ad  area  funzionale  non  ricomprendente  la
          disciplina a concorso.
             2) Titoli accademici e di studio:
               a) idoneita' nazionale relativa alla qualifica ed alla
          disciplina  messa  a  concorso,  fino  a  punti   4,50   da
          attribuire  in  proporzione  al  punteggio eccedente quello
          minimo conseguito nel relativo esame;
               b) libera docenza o specializzazione nella  disciplina
          oggetto del concorso, punti 3;
               libera   docenza   o  specializzazione  in  disciplina
          compresa  nell'area  funzionale  in  cui  e'  compresa   la
          disciplina  oggetto  del  concorso, ovvero libera docenza o
          specializzazione  in   disciplina   affine   non   compresa
          nell'area  funzionale  cui appartiene la disciplina oggetto
          del concorso, punti 1,50;
               libera docenza o specializzazione  in  disciplina  non
          affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50.
             Per  altre  libere docenze o specializzazioni di ciascun
          gruppo, oltre quelle di punteggio piu'  favorevole  per  il
          candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti
          del 50%;
               c)   altre   lauree,   oltre   quella   richiesta  per
          l'ammissione al concorso per  la  posizione  funzionale  di
          assistente   medico,   comprese  tra  quelle  previste  per
          l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50  per  ognuna,
          fino ad un massimo di punti 3.
             3)   Pubblicazioni,   titoli  scientifici  e  curriculum
          formativo e professionale.
             Per  la  valutazione  delle  pubblicazioni,  dei  titoli
          scientifici  e  del curriculum formativo e professionale si
          applicano i criteri  indicati  nell'art.  10  del  presente
          decreto".
             "Art.   32   (Punteggio).   -  La  commissione  dispone,
          complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:
              60 punti per i titoli;
              40 punti per le prove di esame.
             I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
              20 punti per la prova scritta;
              20 punti per la prova pratica.
             I  punti  per  la  valutazione  dei  titoli  sono  cosi'
          ripartiti:
              1) titoli di carriera
              2) titoli accademici e di studio
              3) pubblicazioni e titoli scientifici
              4) curriculum formativo e professionale
             1) Titoli di carriera:
             I  titoli  di  carriera  sono  valutati  con i criteri e
          punteggi previsti dal precedente art. 28.
             Il periodo  di  anzianita'  di  servizio  richiesto  per
          l'ammissione  al  concorso,  ivi  compreso  il  periodo  di
          formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761,
          e'  valutato in ragione del 30%, per il servizio prestato a
          tempo pieno, e del 25%, per il servizio  prestato  a  tempo
          definito.
             2) Titoli accademici e di studio:
               a) idoneita' regionale relativa alla qualifica ed alla
          disciplina   messa   a  concorso,  fino  a  punti  1,50  da
          attribuire in proporzione  al  punteggio  eccedente  quello
          minimo conseguito nel relativo esame;
               b)  idoneita'  nazionale nella disciplina su cui verte
          il concorso, punti 2;
               c) libera docenza o specializzazione nella  disciplina
          oggetto del concorso, punti 3;
               libera   docenza   o  specializzazione  in  disciplina
          compresa  nell'area  funzionale  in  cui  e'  compresa   la
          disciplina  oggetto  del  concorso, ovvero libera docenza o
          specializzazione  in   disciplina   affine   non   compresa
          nell'area  funzionale  cui appartiene la disciplina oggetto
          del concorso, punti 1,50;
               libera  docenza  o  specializzazione in disciplina non
          affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50.
             Per altre libere docenze o specializzazioni  di  ciascun
          gruppo,  oltre  quelle  di punteggio piu' favorevole per il
          candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti
          del 50%.
             I punteggi di cui alla precedente lettera  c)  non  sono
          attribuiti  ai  titoli  fatti  valere  quale  requisito  di
          ammissione al concorso;
               d)  altre   lauree,   oltre   quella   richiesta   per
          l'ammissione  al  concorso  per  la posizione funzionale di
          assistente  medico,  comprese  tra  quelle   previste   per
          l'appartenenza  al  ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna,
          fino ad un massimo di punti 3.
             3)  Pubblicazioni,  titoli  scientifici   e   curriculum
          formativo e professionale.
             Per  la  valutazione  delle  pubblicazioni,  dei  titoli
          scientifici e del curriculum formativo e  professionale  si
          applicano  i  criteri  previsti  dall'art.  10 del presente
          decreto".
             "Art.  36  (Punteggio).  -   La   commissione   dispone,
          complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:
              50 punti per i titoli;
              50 punti per le prove di esame.
             I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
              25 punti per la prova scritta;
              25 punti per la prova pratica.
             I  punti  per  la  valutazione  dei  titoli  sono  cosi'
          ripartiti:
              1) titoli di carriera
              2) titoli accademici e di studio
              3) pubblicazioni e titoli scientifici
              4) curriculum formativo e professionale
             1) Titoli di carriera:
               a)  servizi  di  ruolo  prestati  presso   le   unita'
          sanitarie  locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art.
          25 del decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre
          1979,   n.   761,  da  valutarsi  in  base  ai  criteri  di
          equiparazione di cui al decreto del Ministro della  sanita'
          27 gennaio 1976:
               nella  posizione funzionale di assistente medico nella
          medesima area funzionale per la quale  si  concorre,  punti
          3,60 per anno;
               b)  servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni
          nella  settima  qualifica  funzionale   o   in   qualifiche
          corrispondenti o servizio di ruolo prestato come assistente
          ordinario  o ricercatore presso strutture universitarie non
          convenzionate, punti 3,60 per anno.
             I punteggi di cui sopra sono aumentati  del  40%  per  i
          servizi  prestati  a  tempo  pieno  e del 10% per i servizi
          prestati in posizioni funzionali  o  qualifiche  superiori.
          Sono,  invece,  ridotti  del  30%  se  riferiti  a  servizi
          prestati in area funzionale diversa da quella per la  quale
          si concorre;
               c)  servizio  prestato  presso  ambulatori  gestiti da
          unita' sanitarie locali o precedentemente presso  strutture
          trasferite  al  Servizio  sanitario  nazionale, con formale
          provvedimento  di   incarico,   come   medico   specialista
          ambulatoriale, punti 1 per anno;
               d)   servizio   quale  medico  generico  con  rapporto
          convenzionale con  la  regione  o  altri  enti  pubblici  o
          servizi di guardia medica, punti 0,50 per anno.
             2) Titoli accademici e di studio:
               a)  libera  docenza  o  specializzazione in disciplina
          compresa nell'area funzionale cui si riferisce il concorso,
          punti 5;
               libera  docenza  o  specializzazione   in   disciplina
          compresa in area funzionale diversa, punti 2,50.
             Per  le  altre  libere  docenze  o  specializzazioni  di
          ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio  piu'  favorevole
          per  il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra
          ridotti del 50%;
               b)  idoneita'  nazionale  nella  disciplina  messa   a
          concorso, punti 3;
               idoneita'  regionale  per  la qualifica di aiuto nella
          disciplina messa a concorso, punti 2;
               idoneita' regionale per la qualifica di  assistente  o
          tirocinio  pratico  ospedaliero  nelle  discipline comprese
          nell'area funzionale a concorso, punti 0,60;
               c)  altre   lauree,   oltre   quella   richiesta   per
          l'ammissione  al  concorso, comprese tra quelle peviste per
          la appartenenza al ruolo sanitario, punti  2,  per  ognuna,
          fino ad un massimo di punti 4;
               d)  attivita'  espletata a seguito del conferimento di
          borse di studio, punti 0,50 per anno.
             3)  Pubblicazioni,  titoli  scientifici   e   curriculum
          formativo e professionale.
             Per  la  valutazione  delle  pubblicazioni,  dei  titoli
          scientifici e del curriculum formativo e  professionale  si
          applicano  i  criteri  indicati  nell'art.  10 del presente
          decreto".
             - L'art. 4 della legge n.  409/1985  (Istituzione  della
          professione  sanitaria  di odontoiatra e disposizioni rela-
          tive al diritto di stabilimento ed alla libera  prestazione
          di  servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
          delle Comunita' europee) e' cosi' formulato:
             "Art. 4. - Presso ogni ordine  dei  medici-chirurghi  e'
          istituito  un separato albo professionale per la iscrizione
          di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria
          e  protesi  dentaria  e   dell'abilitazione   all'esercizio
          professionale   conseguito  a  seguito  di  superamento  di
          apposito esame di Stato.
             A tale albo hanno facolta' di iscrizione i  laureati  in
          medicina  e chirurgia abilitati all'esercizio professionale
          in possesso di un  diploma  di  specializzazione  in  campo
          odontoiatrico,  nonche'  i  soggetti indicati al successivo
          art. 20.
             L'iscrizione  al  predetto  albo e' incompatibile con la
          iscrizione ad altro albo professionale.
             L'odontoiatra  iscritto  all'albo  ha  la  facolta'   di
          esercitare  la  professione  in  tutto  il territorio dello
          Stato".