Art. 10. Etichettatura dei prodotti condizionati 1. Le indicazioni esterne da apporre sui prodotti condizionati ai sensi dell'art. 1 devono figurare in apposite etichette conformi al modello predisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA. 2. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA provvede a stampare le etichette di cui al comma 1 che, a richiesta, sono distribuite ai soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di condizionamento. Per la distribuzione delle etichette l'Azienda puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, degli organismi associativi di produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 e delle loro unioni. 3. Il prezzo di vendita delle etichette e' annualmente stabilito dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in relazione ai costi previsti per la stampa e per la distribuzione.