Art. 10. 
               Etichettatura dei prodotti condizionati 
  1. Le indicazioni esterne da apporre sui prodotti  condizionati  ai
sensi dell'art. 1 devono figurare in apposite etichette  conformi  al
modello predisposto dall'Azienda di  Stato  per  gli  interventi  nel
mercato agricolo - AIMA. 
  2. L'Azienda di Stato per gli interventi  nel  mercato  agricolo  -
AIMA provvede a stampare le etichette  di  cui  al  comma  1  che,  a
richiesta, sono distribuite  ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
delle  attivita'  di  condizionamento.  Per  la  distribuzione  delle
etichette l'Azienda puo' avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,
degli  organismi  associativi  di  produttori  iscritti   nell'elenco
nazionale di cui all'art. 5 della legge 27  luglio  1967,  n.  622  e
delle loro unioni. 
  3. Il prezzo di vendita delle etichette  e'  annualmente  stabilito
dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA,
in relazione ai costi previsti per la stampa e per la distribuzione.