Art. 11. Controlli sulla commercializzazione dei prodotti 1. L'esecuzione dei controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari all'uscita dagli impianti di condizionamento, durante il trasporto ed in ogni fase della commercializzazione all'interno del territorio nazionale, e' affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, ovvero, mediante apposita convenzione, all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) o ad altri enti pubblici, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2. I programmi di attivita' ed i tempi per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1 sono determinati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.