Art. 11. 
          Controlli sulla commercializzazione dei prodotti 
  1.  L'esecuzione  dei  controlli  sui  prodotti  ortofrutticoli  ed
agrumari all'uscita dagli impianti  di  condizionamento,  durante  il
trasporto ed in ogni fase della commercializzazione  all'interno  del
territorio nazionale,  e'  affidata  all'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo -  AIMA,  ovvero,  mediante  apposita
convenzione, all'Istituto nazionale per  il  commercio  con  l'estero
(ICE) o ad altri enti pubblici, individuati con decreto del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. 
  2. I programmi di attivita'  ed  i  tempi  per  l'espletamento  dei
controlli di cui al comma 1 sono determinati, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  con
proprio decreto.