Art. 12. Divieto di commercializzazione 1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sprovvisti dei dispositivi di etichettatura di cui all'art. 10 e' vietata all'interno del territorio nazionale. 2. Qualora gli organi di cui all'art. 11, preposti ai controlli, accertino la violazione del divieto di cui al comma, 1, trasmettono il verbale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA che, ove si tratti di prodotti condizionati presso impianti appartenenti a soggetti autorizzati a norma del presente regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c). 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' stabilire annualmente, con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 1, paragrafo 1, del citato regolamento per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate. 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme comunitarie di qualita' ed agli obblighi previsti dal presente regolamento i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.