Art. 12. 
                   Divieto di commercializzazione 
  1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli  ed  agrumari
sprovvisti dei dispositivi di etichettatura di  cui  all'art.  10  e'
vietata all'interno del territorio nazionale. 
  2. Qualora gli organi di cui all'art. 11,  preposti  ai  controlli,
accertino la violazione del divieto di cui al comma,  1,  trasmettono
il verbale all'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo - AIMA che, ove si tratti di  prodotti  condizionati  presso
impianti appartenenti a soggetti autorizzati  a  norma  del  presente
regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione  ai
sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c). 
  3. In attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  1,  par.  2,  del
regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' stabilire annualmente,
con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti  dall'art.  1,
paragrafo 1,  del  citato  regolamento  per  le  spedizioni  di  peso
inferiore a quattro tonnellate. 
  4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, paragrafi 1  e  3,
del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come
modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7  maggio
1984,  non  sono  soggetti  all'obbligo  di  conformita'  alle  norme
comunitarie di  qualita'  ed  agli  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento i prodotti venduti direttamente dal  produttore  agricolo
ai  sensi  della  legge  9  febbraio  1963,  n.  59,   e   successive
modificazioni.