Art. 3. 
    Requisiti per l'esercizio delle attivita' di condizionamento 
  1.  I  soggetti  che   intendono   esercitare   le   attivita'   di
condizionamento devono dimostrare nei modi  indicati  negli  articoli
seguenti la propria idoneita' morale, tecnica e finanziaria.