Art. 9. 
                     Revoca dell'autorizzazione 
  1. L'autorizzazione e' revocata: 
    a) nel caso del venir meno del requisito della  idoneita'  morale
di cui all'art. 4, comma 1. La  revoca  non  e'  disposta  quando  le
persone indicate nel comma 2 dello stesso art.  4,  siano  sostituite
entro il termine perentorio di sessanta  giorni  dalla  comunicazione
prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso  di  svolgimento
dell'attivita' di condizionamento in forma collegata la revoca dovra'
essere disposta quando intervenga il fallimento di uno  dei  soggetti
autorizzati e nel predetto  termine  non  sia  possibile  operare  le
necessarie sostituzioni. 
    b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche  tecniche  di
cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e  b),  nonche'  di  perdita  del
requisito dell'idoneita' finanziaria di cui all'art. 6; 
    c) nel caso  di  accertate,  gravi  irregolarita'  nell'esercizio
delle attivita' di condizionamento,  con  particolare  riguardo  alle
operazioni di etichettatura ai  sensi  del  successivo  art.  10  del
presente regolamento. 
  2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di  uno  dei
soggetti   autorizzati   allo   svolgimento   delle   attivita'    di
condizionamento in forma collegata  determini  il  venir  meno  delle
caratteristiche tecniche, di cui all'art. 5, comma 1, degli  impianti
cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato  per  gli  interventi
nel  mercato  agricolo   -   AIMA   assegna   agli   altri   soggetti
nominativamente   indicati   nell'autorizzazione   un   termine   per
l'adeguamento degli impianti cumulati alle  caratteristiche  tecniche
prescritte. Il termine puo' essere prorogato  per  non  piu'  di  due
volte. Ai fini di cui sopra gli interessati  trasmettono  all'Azienda
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei quindici
giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  loro  assegnato,  la
relazione giurata prevista dall'art. 5, comma 2. Le disposizioni  del
presente comma si applicano altresi' in ogni caso  in  cui  il  venir
meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato art.  5,  degli
impianti cumulati sia  da  collegare  alla  volonta'  di  alcuno  dei
soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attivita'  in
forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilita'  di  alcuno  dei
soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio. 
  3. L'Azienda di Stato per gli interventi  nel  mercato  agricolo  -
AIMA comunica agli  interessati  le  ragioni  per  le  quali  intende
procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a  fornire  le
proprie controdeduzioni entro  il  termine  di  quindici  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  di  revoca  e'
adottato,  previa  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA,
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente
della stessa Azienda. Il decreto e' motivato ed  e'  comunicato  agli
interessati.