Art. 9. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' revocata: a) nel caso del venir meno del requisito della idoneita' morale di cui all'art. 4, comma 1. La revoca non e' disposta quando le persone indicate nel comma 2 dello stesso art. 4, siano sostituite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso di svolgimento dell'attivita' di condizionamento in forma collegata la revoca dovra' essere disposta quando intervenga il fallimento di uno dei soggetti autorizzati e nel predetto termine non sia possibile operare le necessarie sostituzioni. b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), nonche' di perdita del requisito dell'idoneita' finanziaria di cui all'art. 6; c) nel caso di accertate, gravi irregolarita' nell'esercizio delle attivita' di condizionamento, con particolare riguardo alle operazioni di etichettatura ai sensi del successivo art. 10 del presente regolamento. 2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di condizionamento in forma collegata determini il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui all'art. 5, comma 1, degli impianti cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA assegna agli altri soggetti nominativamente indicati nell'autorizzazione un termine per l'adeguamento degli impianti cumulati alle caratteristiche tecniche prescritte. Il termine puo' essere prorogato per non piu' di due volte. Ai fini di cui sopra gli interessati trasmettono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine loro assegnato, la relazione giurata prevista dall'art. 5, comma 2. Le disposizioni del presente comma si applicano altresi' in ogni caso in cui il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato art. 5, degli impianti cumulati sia da collegare alla volonta' di alcuno dei soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attivita' in forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilita' di alcuno dei soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio. 3. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento di revoca e' adottato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente della stessa Azienda. Il decreto e' motivato ed e' comunicato agli interessati.