IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992. 2. Il termine per la esecuzione dei versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991, e' stabilito al 30 giugno 1992; lo stesso termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, e relativamente alla disposizione recata dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. E' fissato al 15 luglio 1992 il termine, relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge n. 413 del 1991. Le disposizioni degli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1' maggio al 30 giugno 1992. 3. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: "Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalita' di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonche' delle modalita' di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1' aprile al 30 giugno."; b) al comma 3 le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 1992". 4. I termini del 30 aprile 1992, indicati nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti al 30 giugno 1992. 5. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, supera 4 milioni di lire il relativo versamento puo' essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa e la seconda entro il mese di ottobre 1992.