Art. 2. 
  1. I soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  le
societa' e associazioni di cui all'articolo 5 del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  i  Gruppi  europei  di
interesse economico (G.E.I.E.)  di  cui  al  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei  redditi
relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno  1992,
provvedendo entro questo termine  al  versamento  delle  imposte  sui
redditi dovute sulla  base  di  tali  dichiarazioni  e  dei  relativi
acconti; entro lo stesso termine deve, altresi', essere effettuato il
versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da  quelle  sopra
indicate, che, ai sensi  delle  disposizioni  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  devono  essere  corrisposte
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
  2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il
termine per la presentazione della dichiarazione  dei  redditi  scade
dal  28  febbraio  al  31  maggio   1992,   possono   presentare   la
dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al  comma
1 nel termine ivi previsto. 
  3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per
i quali il termine  per  l'approvazione  del  bilancio  o  rendiconto
relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al
30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo  2364,  secondo
comma, del codice civile,  approvarlo  entro  il  31  maggio  1992  e
possono presentare la dichiarazione dei redditi entro  il  30  giugno
1992, provvedendo entro lo stesso termine al versamento delle imposte
sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione  e  dei  relativi
acconti; si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, che hanno approvato il bilancio  o
rendiconto  relativo  all'esercizio  chiuso  nell'anno  1991  dal  1'
gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un  nuovo  bilancio  o
rendiconto entro il 31 maggio 1992 in  sostituzione  di  quello  gia'
approvato, al  fine  di  applicare  le  disposizioni  concernenti  la
rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto  del
Ministro delle finanze in data 13  febbraio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio  1992.  I  soggetti  che  si
avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la
dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i  termini
indicati nel comma 3. 
  5. I sostituti  di  imposta,  anche  se  soggetti  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche, devono presentare la  dichiarazione
prescritta  dall'articolo  7  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno
1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui e' stata deliberata
la distribuzione nell'anno precedente. 
  6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa  all'imposta  comunale  per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata
nel mese di luglio; nello  stesso  mese  deve  essere  effettuato  il
versamento dell'imposta dovuta per tale anno.