Art. 2. 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le societa' e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo entro questo termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti; entro lo stesso termine deve, altresi', essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nel termine ivi previsto. 3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo entro lo stesso termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti; si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1. 4. I soggetti di cui al comma 3, che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 dal 1' gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello gia' approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3. 5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente. 6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.