Art. 3. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: "di tipo A, B, C, D" sono sostituite dalle parole: "di tipo A, B, C, D, F"; b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: "si avvalgono" sono aggiunte le parole: ", di norma,"; c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4" sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1' ottobre 1991"; d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi; e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 30 giugno 1992,"; f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo puo' risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore."; g) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono aggiunte le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale"; h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: "12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992."; i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 1992"; l) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1' settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991". 2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 30 giugno 1992, il contribuente puo' presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi. 4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. 5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonche' nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determi- nate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione. 6. Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' aggiunto il seguente: "Art. 62- bis . - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data. 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorita' giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.". 7. Le disposizioni recate dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto- legge 26 maggio 1992, n. 298, e quelle recate dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1992, n. 316, sono sostituite con le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1, ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 ed ai commi 1, lettera e), 2 e 6 del presente articolo.