Art. 3. 
  1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: "di tipo  A,  B,  C,  D"
sono sostituite dalle parole: "di tipo A, B, C, D, F"; 
    b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a),  dopo  le  parole:  "si
avvalgono" sono aggiunte le parole: ", di norma,"; 
    c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto  previsto  al
comma 4" sono sostituite dalle parole: "anteriormente al  1'  ottobre
1991"; 
    d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo  44  il  comma  7,
secondo periodo, sono soppressi; 
    e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da:  "anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole:  "e
successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "fino  al  30
settembre 1991  e'  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o
d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui  all'articolo
41- bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  notificati  fino  al  30
giugno 1992,"; 
    f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota  i  redditi
delle imprese familiari  e  delle  societa'  o  associazioni  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo  5
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, nonche' per i  coniugi  che  gestiscono  l'azienda  in
comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel
comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota  di  partecipazione
agli utili. In nessun caso tale importo puo'  risultare  inferiore  a
lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione,
risultano applicabili al  medesimo  contribuente  importi  minimi  di
diverso  ammontare,  deve  essere   versato   quello   di   ammontare
maggiore."; 
    g) nell'articolo 44, comma 1,  dopo  le  parole:  "60  per  cento
dell'imposta o della maggiore imposta  accertata"  sono  aggiunte  le
parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a  giudizio
penale"; 
    h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: 
  "12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera  la  sospensione  di
cui  al  comma  12,  e'   altresi'   sospesa   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131,   e
all'articolo  40,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui  al
comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992."; 
    i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30  aprile  1992"  sono
sostituite dalle parole: "30 giugno 1992"; 
    l) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo  63,  comma  9,  le
parole:  "1'  settembre  1991"  sono  sostituite  dalle  parole:  "30
novembre 1991". 
  2.  Per  gli  accertamenti  diversi  da  quelli  parziali  di   cui
all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino  al
30  giugno  1992,  il  contribuente  puo'  presentare   dichiarazioni
integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini  dell'imposta
sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38  e  49
ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413;
nel  caso  di  dichiarazioni  integrative  presentate  ai  sensi  dei
predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al
netto degli importi determinati con l'applicazione  dei  criteri  del
comma 1 dell'articolo  37  e  del  comma  3  dell'articolo  50  della
predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano  le  disposizioni  degli
articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4,  e  48  della  medesima
legge n. 413 del 1991. 
  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti  alle  gestioni
previdenziali  ed  assistenziali   si   considerano   relativi   agli
imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei
capi  I  e  IV  del  titolo  VI  della  stessa  legge  quando   nelle
dichiarazioni integrative risultano esplicitamente  indicati  redditi
propri o  somme  erogate  a  dipendenti  assoggettabili  ai  predetti
contributi o premi. 
  4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo  55  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma  in  misura
pari alla meta' di quella prevista dalla tabella di cui  all'allegato
B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti  relativi
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale
sui redditi. 
  5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti
dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58,  comma  2,  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'articolo 36- bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli  9  e  92  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  a
tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali
e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti
ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto
del  Ministro  delle  finanze  14  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  295  del  17  dicembre  1991,  nonche'  nella
determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi  dal
patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2
del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali  determi-
nate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro  delle
finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31
del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento  alla  categoria  o
alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione. 
  6. Dopo l'articolo 62 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art.  62-  bis  .  -  1.  Le  sanzioni   amministrative   previste
nell'articolo 92 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  non  si  applicano  ai
contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla  data  del  29  aprile
1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due  rate
di uguale importo scadenti rispettivamente entro il 30 giugno  e  nel
mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti  dalle
dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30  novembre  1991,
per le quali il termine di  versamento  e'  scaduto  anteriormente  a
questa data. 
   2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative  sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1 non sono dovute limitatamente alle rate  non  ancora  scadute  alla
data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte  e  le  ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1  non  sono
dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se  i
soggetti interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e'  stato
eseguito per fatto doloso di  terzi  denunciato,  anteriormente  alla
stessa data, all'autorita' giudiziaria. 
   3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1  e  2  i  soggetti
interessati sono tenuti a presentare  entro  il  30  giugno  1992  la
relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni  del
modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute  per
ciascun periodo di  imposta  e  i  dati  del  versamento  effettuato,
nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi  di  cui  al
comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute
sono state versate tardivamente prima  del  29  aprile  1992  e  alla
medesima  data  non  e'  stata  emessa  cartella   di   pagamento   o
ingiunzione. 
   4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma  3,  gli  uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con
ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile  1992,  sempre
che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso
di quelle pagate a partire dalla data medesima; il  rimborso  compete
altresi' per le somme  a  tale  titolo  pagate  anteriormente,  se  i
soggetti interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e'  stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi  denunciato,
anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorita'  giudiziaria.  Restano
fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da
quelle iscritte  a  ruolo,  devono  essere  maggiorate  a  titolo  di
interessi del 12 per cento.". 
 7. Le disposizioni recate dal comma 12 dell'articolo 1 del  decreto-
legge 26 maggio 1992, n. 298, e quelle  recate  dall'articolo  1  del
decreto-legge  19  giugno  1992,  n.  316,  sono  sostituite  con  le
disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1, ai commi da 1 a 4
dell'articolo 2 ed ai commi  1,  lettera  e),  2  e  6  del  presente
articolo.