Art. 4. 
  1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo  8,  comma
10,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.  165,  in  materia  di
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici  finanziari,
e' prorogato al 30 giugno 1993. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  si  applica  a  partire  dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991. 
  3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  con
esclusione di quelle in materia di diritti doganali,  di  imposte  di
fabbricazione e di consumo e di tributi locali.". 
  4. Le disposizioni del decreto legislativo  28  febbraio  1992,  n.
263, si applicano anche ai  beni  del  patrimonio  disponibile  dello
Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle  province
e dei comuni. 
  5. Il secondo comma dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   605,   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero  di
codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi
ultimi comunicazione scritta e, se tale  comunicazione  non  perviene
almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione
deve    essere    adempiuto,    possono    rivolgersi    direttamente
all'Amministrazione   finanziaria,    anche    utilizzando    sistemi
telematici,  previa  indicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  4
relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero  di
codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale
dei soggetti non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  cui  tale
codice non risulti gia' attribuito, si intende adempiuto con la  sola
indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in  cui  non  e'
stato possibile acquisire  tutti  i  dati  indicati  nell'articolo  4
relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro  che  sono
tenuti a tale indicazione  devono  richiedere  l'attribuzione  di  un
codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede  previo
accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione  del  numero  di
codice fiscale o dei dati di cui all'articolo  4  deve  essere  fatta
nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del  precedente  comma,  i
soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere  l'adempimento  delle
prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne  ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.".