Art. 4. 1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 30 giugno 1993. 2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991. 3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.". 4. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. 5. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia' attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non e' stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.".