Art. 5. 1. A decorrere dall'anno 1992 e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". 2. E' autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attivita' connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per: a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici; c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale; d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali; f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunita' europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.