Art. 5. 
  1. A decorrere  dall'anno  1992  e'  concesso  all'Unione  italiana
ciechi un contributo  annuo  di  lire  4.000  milioni.  All'onere  si
provvede, per gli anni 1992, 1993  e  1994,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". 
  2. E' autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire  100
miliardi al fine di provvedere a tutte  le  attivita'  connesse  alle
esigenze dei  sistemi  informatici  dell'Amministrazione  finanziaria
per: 
    a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; 
    b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici; 
    c) la realizzazione di  servizi  d'automazione  preliminari  alla
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale; 
    d) la semplificazione  delle  procedure  e  la  realizzazione  di
servizi informativi al contribuente,  anche  attraverso  i  mezzi  di
comunicazione di massa; 
    e) l'informatizzazione degli uffici centrali  e  delle  direzioni
regionali; 
    f) la realizzazione dello scambio informatico  di  dati  con  gli
altri Stati membri e con la Comunita' europea in materia di IVA e  di
accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100
miliardi per il 1992, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri  di  assistenza
fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati".   Le   somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate
nell'anno 1993. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.