Art. 6. 
  1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo  o  del
contributo non e' superiore a lire 600 mila, il concessionario  della
riscossione  puo'  procedere,  in  luogo  della  notificazione  della
cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  all'invio,  a
mezzo lettera non raccomandata,  di  una  comunicazione  di  avvenuta
iscrizione a ruolo contenente  gli  elementi  indicati  nel  predetto
articolo  25;  restano   ferme   le   disposizioni   concernenti   la
notificazione dell'avviso  di  mora  quando  occorre  procedere  alla
riscossione coattiva. 
  2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento  spontaneo  di  tributi
erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo,  la
cartella di pagamento deve  indicare,  oltre  gli  elementi  indicati
nell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in  favore  del
concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in  misura
pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  12  luglio
1991, n. 202. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  62,  comma  4,  dopo  le   parole:   "concedere
dilazioni" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  usufruibili  anche  sui
versamenti diretti,"; 
    b) all'articolo 78 le parole: "il concessionario deve dimostrare"
sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in
cui si e' avvalso della  facolta'  prevista  all'articolo  51,  comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, deve dimostrare". 
  4. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio  di
riscossione in scadenza  nei  mesi  di  settembre  e  novembre  1991,
nonche' nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la
validita' degli atti gia' compiuti, i termini di  cui  agli  articoli
97, secondo comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  602,  e  75  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1' luglio 1992.