Art. 7. 
  1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma,
n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, si intendono comprese  le  somministrazioni  di  acqua  e  di
energia, erogata sotto qualsiasi forma,  necessarie  all'espletamento
delle funzioni  istituzionali  degli  enti  ivi  indicati,  anche  se
effettuate nei confronti  del  personale  dipendente  da  tali  enti,
sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi  a
proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  per  le  predette  somministrazioni,  hanno  gia'
versato  all'erario  l'imposta  sul  valore  aggiunto  senza   averla
riscossa a titolo di rivalsa, possono  recuperare  l'ammontare  delle
somme  versate  mediante  detrazione  da  effettuare   in   sede   di
liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto  n.  633
del 1972. 
  2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo  6,
primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con
impianti propri o della quale  gli  enti  medesimi  sono  considerati
fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale
di consumo anche dalle relative addizionali erariali,  provinciali  e
comunali.