Art. 7. 1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogata sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le predette somministrazioni, hanno gia' versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. 2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.