Art. 2.
  1. Fino al 30 giugno 1992 e' ammesso il  rilascio  di  omologazioni
parziali  CEE  dei  tipi  di veicoli a motore per quanto attiene agli
ancoraggi  delle  cinture  di  sicurezza,  secondo  le   prescrizioni
contenute   nel   decreto   ministeriale   28  dicembre  1982  o,  in
alternativa,  secondo   le   prescrizioni   contenute   nel   decreto
ministeriale  28  dicembre  1982  cosi'  come aggiornato dal presente
decreto.