Art. 2. 1. Fino al 30 giugno 1992 e' ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto attiene agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 o, in alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 cosi' come aggiornato dal presente decreto.