Art. 5. 1. Resta salva la facolta', prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall'art. 4, l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza omologati, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973 e' il seguente: "Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".