Art. 5.
  1. Resta salva la facolta', prevista dall'art. 9 della legge n. 942
del 27 dicembre 1973, per i costruttori di richiedere, in alternativa
a quanto disposto dall'art. 4, l'omologazione nazionale dei  tipi  di
veicoli  muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza omologati, in
base alle prescrizioni tecniche contenute  nei  regolamenti  e  nelle
raccomandazioni  emanate  dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa.
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 9 della legge  n.  942/1973  e'  il
          seguente:
             "Art.  9. - A richiesta del produttore o del costruttore
          di un dispositivo o un veicolo per quanto  riguarda  uno  o
          piu'  requisiti  puo'  essere  omologato  in  alternativa a
          quanto prescritto  dall'art.  1,  secondo  le  prescrizioni
          tecniche  contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
          emanate  dall'Ufficio  europeo  per  le  Nazioni  Unite   -
          Commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro
          per i trasporti e l'aviazione civile".