Art. 3. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle  norme
in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della  legge  22  maggio
1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine  pubblico,  e
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente  decreto,  gli
stranieri che abbiano riportato condanna anche non definitiva per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2,  del  codice  di
procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti nei commi 5-  bis
e 5- ter del presente articolo, sono  espulsi  dal  territorio  dello
Stato.". 
  2. Nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, le parole:  "Sono  altresi'  espulsi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  5-  bis  e
5-quater, sono altresi' espulsi".