Art. 4. 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del  decreto-legge  30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "5-bis.  Quando,  ricorrendo  lo  stato   di   flagranza   di   cui
all'articolo  382  del  codice  di  procedura  penale,   si   procede
all'arresto dello  straniero  per  uno  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 423 (incendio), 582 aggravato ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo   583   (lesione   gravissima),   600   (riduzione   in
schiavitu'), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione  e
acquisto  di  schiavi),  605  (sequestro  di  persona),  624  (furto)
aggravato ai sensi dell'articolo 625, 628 (rapina), 629  (estorsione)
del codice penale, nonche' per un delitto concernente  le  armi,  per
quello previsto dall'articolo 3, comma 8, del presente  decreto,  per
uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20  febbraio  1958,
n. 75, per il delitto di associazione per  delinquere  finalizzata  a
commettere piu' delitti fra quelli  che  precedono,  il  prefetto,  a
seguito di tempestiva comunicazione da parte degli ufficiali o  degli
agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito  l'arresto,  dispone
con decreto motivato l'espulsione con accompagnamento immediato  alla
frontiera  dello  straniero,   previo   nulla   osta   dell'autorita'
giudiziaria competente. 
  5-ter. Quando si procede per uno dei delitti di cui  agli  articoli
572 e 591 del codice penale se commesso in danno  di  minori,  ovvero
per un reato aggravato ai sensi  degli  articoli  111  e  112,  commi
primo, n. 4, secondo e terzo, del codice penale, anche fuori dei casi
di  flagranza,  il  prefetto  puo'  disporre  con  decreto   motivato
l'espulsione  dello  straniero  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente. A
tal fine, a cura della segreteria o cancelleria competente,  e'  data
comunicazione al prefetto della pendenza del procedimento. 
  5-quater. L'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera
e' altresi' disposta dal prefetto, con decreto motivato, in  tutti  i
casi in cui lo straniero e' entrato in territorio nazionale privo  di
un passaporto valido  o  documento  equipollente  riconosciuto  dalle
autorita' italiane, nonche' di visto, ove prescritto,  in  violazione
delle disposizioni in materia di ingresso.".