Art. 4. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Quando, ricorrendo lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale, si procede all'arresto dello straniero per uno dei delitti previsti dagli articoli 423 (incendio), 582 aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 583 (lesione gravissima), 600 (riduzione in schiavitu'), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 628 (rapina), 629 (estorsione) del codice penale, nonche' per un delitto concernente le armi, per quello previsto dall'articolo 3, comma 8, del presente decreto, per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere piu' delitti fra quelli che precedono, il prefetto, a seguito di tempestiva comunicazione da parte degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, dispone con decreto motivato l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente. 5-ter. Quando si procede per uno dei delitti di cui agli articoli 572 e 591 del codice penale se commesso in danno di minori, ovvero per un reato aggravato ai sensi degli articoli 111 e 112, commi primo, n. 4, secondo e terzo, del codice penale, anche fuori dei casi di flagranza, il prefetto puo' disporre con decreto motivato l'espulsione dello straniero con accompagnamento immediato alla frontiera, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente. A tal fine, a cura della segreteria o cancelleria competente, e' data comunicazione al prefetto della pendenza del procedimento. 5-quater. L'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera e' altresi' disposta dal prefetto, con decreto motivato, in tutti i casi in cui lo straniero e' entrato in territorio nazionale privo di un passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto, ove prescritto, in violazione delle disposizioni in materia di ingresso.".