Art. 5. 
  1. Nel comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, le parole: "Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dai commi  5,
5- bis , 5- ter e 5-quater". 
  2. Nel comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, le parole: "o senza" sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge  30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, e' aggiunto il seguente comma: 
  "12-bis. Lo straniero sottoposto a procedimento penale  ed  espulso
ai  sensi  del  presente  articolo   e'   autorizzato   a   rientrare
temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al dibattimento
o al compimento di quegli atti per  i  quali  e'  necessaria  la  sua
presenza. All'atto  del  rientro,  il  questore  puo'  richiedere  al
presidente del tribunale l'applicazione della misura di cui al  comma
11. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo  straniero
e'  riaccompagnato  alla  frontiera,   salvo   diversa   disposizione
dell'autorita' giudiziaria competente.".