Art. 5. 1. Nel comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 5- bis , 5- ter e 5-quater". 2. Nel comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "o senza" sono soppresse. 3. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo e' autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al dibattimento o al compimento di quegli atti per i quali e' necessaria la sua presenza. All'atto del rientro, il questore puo' richiedere al presidente del tribunale l'applicazione della misura di cui al comma 11. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero e' riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria competente.".