Art. 6. 
  1. Continua ad applicarsi l'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio  1990,  n.  39,  nel  testo  anteriormente  vigente,  nei
confronti degli stranieri  che  hanno  commesso  uno  dei  reati  ivi
indicati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano
in riferimento ai reati commessi anteriormente alla data del 4  marzo
1992.