Art. 6. 1. Continua ad applicarsi l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo anteriormente vigente, nei confronti degli stranieri che hanno commesso uno dei reati ivi indicati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano in riferimento ai reati commessi anteriormente alla data del 4 marzo 1992.