Art. 10. Sanzioni 1. Agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle societa' e degli enti di cui all'art. 1 che non si attengano alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 e 6 del presente regolamento nonche' alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nelle materie indicate agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento medesimo, ovvero ostacolino comunque l'esercizio della funzione di vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Si osservano in quanto applicabili le procedure indicate dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/07/1992, n. 168 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 87, primo comma, lettera a), del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per le difese del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia: "Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie: a) fino a lire cinquemila per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato (ora alla Banca d'Italia, n.d.r.) e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42". A norma dell'art. 3, comma 2, della legge 17 aprile 1986, n. 114 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) la sanzione pecuniaria di cui alla lettera a) soprariportata e' stata elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni. - Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 143/1991 (per il titolo si veda in nota all'art. 2) prevede che: "Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengano alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni (v. sopra, n.d.r.). Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni puo' essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo". L'art. 90 del R.D.L. n. 375/1936 (soprarichiamato) e' cosi' formulato: "Art. 90. - Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89. Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie. Contro provvedimento del Ministro per le finanze e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni. La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria. Il giudizio della corte e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame. Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione". Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. La stessa norma ha conferito al Governatore della Banca d'Italia le attribuzioni gia' spettanti al Capo dell'Ispettorato. Le attribuzioni gia' spettanti in materia al Ministro delle finanze sono devolute al Ministro del tesoro, mentre il Comitato dei Ministri e' ora il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.