Art. 2.
  1.  E'  ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di
veicolo a motore e di rimorchio  per  quanto  riguarda  la  frenatura
secondo   le   prescrizioni   contenute  negli  allegati  ai  decreti
ministeriali 5 settembre 1986  e  4  novembre  1988  come  modificati
nell'allegato al presente regolamento.