Art. 4. 1. Dal 1 ottobre 1993 non e' ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati dall'allegato al presente regolamento. 2. Fino al 30 settembre 1993 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 o in alternativa alle prescrizioni contenute nell'allegato al presente regolamento. 3. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale 4 novembre 1988, fino al 31 marzo 1993 e' ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di rimorchio di categoria 04 anche se essi non soddisfano alla prescrizione dell'allegato I del medesimo decreto ministeriale 4 novembre 1988.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del D.M. 4 novembre 1988 (Aggiornamento del testo degli allegati I e X al decreto 5 settembre 1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto riguarda la frenatura) e' il seguente: "Art. 5. - Dal 1 ottobre 1991 non e' piu' ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni del decreto ministeriale del 5 settembre 1986 cosi' come modificato nell'allegato I al presente decreto. Fino al 30 settembre 1991 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 settembre 1986 o in alternativa alle prescrizioni contenute nello stesso decreto 5 settembre 1986 cosi' come modificato nell'allegato I al presente decreto".