Art. 4.
  1.  Dal  1› ottobre 1993 non e' ammesso il rilascio di omologazioni
nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se  essi  non
soddisfano  alle  prescrizioni  contenute  negli  allegati ai decreti
ministeriali 5 settembre 1986  e  4  novembre  1988  come  modificati
dall'allegato al presente regolamento.
  2.  Fino  al  30 settembre 1993 gli stessi tipi di veicoli potranno
ottenere l'omologazione nazionale a condizione  che  essi  soddisfino
alle  prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5
settembre 1986 e 4 novembre 1988 o in alternativa  alle  prescrizioni
contenute nell'allegato al presente regolamento.
  3.  A  parziale modifica di quanto stabilito all'art. 5 del decreto
ministeriale 4 novembre 1988, fino al 31 marzo  1993  e'  ammesso  il
rilascio  di  omologazioni  nazionali  per  i  tipi  di  rimorchio di
categoria  04  anche  se  essi  non  soddisfano   alla   prescrizione
dell'allegato I del medesimo decreto ministeriale 4 novembre 1988.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  5  del  D.M.  4  novembre  1988
          (Aggiornamento del testo degli allegati I e X al decreto  5
          settembre  1986  recante  norme  relative alla omologazione
          parziale CEE dei tipi di veicolo a motore  e  dei  rimorchi
          per quanto riguarda la frenatura) e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Dal 1› ottobre 1991 non e' piu' ammesso il
          rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo  a
          motore   e   di  rimorchio  se  essi  non  soddisfano  alle
          prescrizioni del decreto ministeriale del 5 settembre  1986
          cosi' come modificato nell'allegato I al presente decreto.
             Fino  al  30  settembre  1991 gli stessi tipi di veicoli
          potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che
          essi soddisfino alle  prescrizioni  contenute  nel  decreto
          ministeriale   5  settembre  1986  o  in  alternativa  alle
          prescrizioni contenute nello  stesso  decreto  5  settembre
          1986  cosi'  come  modificato  nell'allegato  I al presente
          decreto".