Art. 5. 1. Dal 1° aprile 1993 non e' ammessa la prima immatricolazione degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di categoria 04 di massa maggiore di 16 t, degli autobus interurbani e da turismo a lungo percorso di massa massima maggiore o uguale a 12 t nonche' dei rimorchi di categoria 04, privi dei dispositivi di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988.