Art. 5. 
  1. Dal 1° aprile 1993 non  e'  ammessa  la  prima  immatricolazione
degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di  categoria  04
di massa maggiore di 16 t, degli autobus interurbani e da  turismo  a
lungo percorso di massa massima maggiore o uguale a 12 t nonche'  dei
rimorchi di categoria 04, privi dei dispositivi  di  cui  al  decreto
ministeriale 4 novembre 1988.