Art. 6.
  1.  Resta  salva  la  facolta'  prevista dall'art. 9 della legge 27
dicembre 1973, n. 942, per  i  produttori  e  per  i  costruttori  di
richiedere,   in   alternativa   a  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti,  l'omologazione  nazionale  dei  sopraindicati  tipi   di
veicoli  in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per  le  Nazioni
Unite,  Commissione  economica  per  l'Europa, qualora sia dimostrata
l'equivalenza con le prescrizioni CEE.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 giugno 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1992
  Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 160
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 942/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 9. - A richiesta del produttore o del  costruttore
          di  un  dispositivo  o un veicolo per quanto riguarda uno o
          piu requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto
          prescritto dall'art. 1, secondo  le  prescrizioni  tecniche
          contenute  nei  regolamenti e nelle raccomandazioni emanate
          dall'ufficio europeo  per  le  Nazioni  Unite,  commissioni
          economiche  per  l'Europa,  accettate  dal  Ministro  per i
          trasporti e l'aviazione civile".