(Allegato)
    

                          ALLEGATO

   MODIFICHE DEGLI ALLEGATI AI DECRETI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI
             DEL 5 SETTEMBRE 1986 E DEL 4 NOVEMBRE 1988

ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

Punto 1.16.3, leggi:
"1.16.3. Rimorchio ad asse centrale
Per  "rimorchio  ad  asse  centrale"  s'intende  un veicolo trainato,
munito  di  un  dispositivo  di  traino  che   non   puo'   spostarsi
verticalmente  (rispetto  al rimorchio) e nel quale l'asse o gli assi
sono disposti in prossimita' del baricentro del veicolo  caricato  in
modo  uniforme in modo da trasmettere al veicolo trattore soltanto un
piccolo carico statico verticale, non  superiore  al  10%  di  quello
corrispondente  alla  massa  massima  del rimorchio o ad un carico di
1000  daN  (secondo  quale  sia  inferiore).  (il  rimanente  non  e'
modificato)".

Punto 2.1.2.3, aggiungere alla fine del punto:
"Il  freno  pneumatico del rimorchio ed il freno di stazionamento del
veicolo trattore possono essere azionati simultaneamente, sempre  che
il  conducente sia in grado di verificare in qualsiasi momento che la
capacita' di frenatura del freno di  stazionamento  dei  due  veicoli
ottenuta,   mediante  la  semplice  azione  meccanica  del  freno  di
stazionamento, e' sufficiente."

Punto 2.2.1.8, leggi:
"2.2.1.8. L'azione del dispositivo  di  frenatura  di  servizio  deve
essere  opportunamente  ripartita tra gli assi. Nei veicoli a piu' di
due assi,  al  fine  di  evitare  il  bloccaggio  delle  ruote  o  la
vetrificazione  delle  guarnizioni  dei  freni, la forza di frenatura
puo' essere ridotta automaticamente a zero su determinati assi quando
su  questi  grava  un  carico  molto  ridotto,   a   condizione   che
l'autoveicolo   risponda   ai  requisiti  di  prestazione  prescritti
nell'allegato II.

Dopo  il  punto  2.2.1.11  sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi   punti
2.2.1.11.1 e 2.2.1.11.2:
"2.2.1.11.1.  La  regolazione dell'usura deve essere automatica per i
freni di servizio. Tuttavia, per i veicoli  fuoristrada  appartenenti
alle  categorie  N2  e  N3  e  per  i  freni  posteriori  dei veicoli
appartenenti alle categorie M1 e  N1  i  dispositivi  di  regolazione
automatica  sono facoltativi. I dispositivi di regolazione automatica
dell'usura devono garantire una  frenatura  efficace  anche  dopo  un
riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare,
i  veicoli  devono  essere  in  grado  di funzionare normalmente dopo
l'esecuzione delle prove di cui all'allegato  II,  punto  1.3  (prova
tipo I) e all'allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).
2.2.1.11.2.  L'usura  delle  guarnizioni  dei  freni di servizio deve
essere controllata agevolmente, dall'esterno o dalla parte  inferiore
del  veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento
forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aper-
ture d'ispezione ubicate opportunamente oppure con altri sistemi.  In
alternativa, il veicolo puo' essere munito di dispositivi acustici  o
ottici che segnalano al conducente al posto di guida la necessita' di
sostituire  le  guarnizioni.  Ai  fini della presente prescrizione e'
ammesso lo smontaggio delle ruote anteriori e/o posteriori unicamente
sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1."
Aggiungere  dopo  il  punto  2.2.1.12.2  il  seguente   nuovo   punto
2.2.1.12.3:
"2.2.1.12.3.  Il  tipo  di  liquido  utilizzato  nei  dispositivi  di
frenatura a trasmissione idraulica deve essere  identificato  secondo
la  norma  ISO  9128-1987. Il simbolo conforme alla figura 1 o 2 deve
essere apposto in un punto ben visibile e in modo indelebile  a  meno
di  100  mm dagli orifizi di riempimento dei serbatoi del liquido; il
costruttore puo' fornire informazioni complementari."
Punto 2.2.1.18.3, leggi:
"2.2.1.18.3. anche in caso  di  rottura  o  di  perdita  di  uno  dei
condotti del collegamento pneumatico (o di altro tipo di collegamento
adottato),  il  conducente deve poter azionare del tutto o in parte i
freni del rimorchio, agendo  sia  sul  dispositivo  di  frenatura  di
servizio,  sia  sul  dispositivo  di  frenatura  di soccorso, sia sul
dispositivo di frenatura di stazionamento, a meno che tale rottura  o
perdita  non  implichi  automaticamente la frenatura del rimorchio in
conformita' alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3 dell'allegato II;
Punti 2.2.1.18.4.1 e 2.2.1.18.4.2, leggi:
"2.2.1.18.4.1. quando uno dei dispositivi  di  frenatura  tra  quelli
indicati  al punto 2.2.1.18.3 e' azionato a fondo, la pressione nella
condotta di alimentazione deve  abbassari  a  1,5  bar  entro  i  due
secondi successivi;
2.2.1.18.4.2.  quando  la condotta di alimentazione e' vuotata ad una
velocita' di almeno 1 bar/s, il dispositivo di  frenatura  automatica
del  rimorchio  deve entrare in funzione prima che la pressione nella
condotta stessa scenda al di sotto di 2 bar."
Dopo il punto 2.2.1.23, e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.1.24:
"2.2.1.24. Nel caso dei veicoli trattori autorizzati  a  trainare  un
rimorchio  appartenente  alla  categoria  O3  o O4, il dispositivo di
frenatura di  servizio  del  rimorchio  deve  poter  essere  azionato
unicamente  insieme  al  dispositivo  di  frenatura  di  servizio, di
soccorso o di stazionamento del veicolo trattore."
Dopo il punto 2.2.2.8 sono aggiunti i seguenti nuovi punti  2.2.2.8.1
e 2.2.2.8.2:
"2.2.2.8.1.  La  regolazione  dell'usura deve essere automatica per i
freni di servizio. Tuttavia, i dispositivi di regolazione  automatico
sono facoltativi per i veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2. I
dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una
frenatura   efficace  anche  dopo  un  riscaldamento  seguito  da  un
raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere  in
grado di funzionare normalmente dopo le prove eseguite in conformita'
dell'allegato  II,  punto 1.3 (prova tipo I) e allegato II, punto 1.4
(prova tipo II).
2.2.2.8.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve poter
essere controllata agevolmente dall'esterno o dalla  parte  inferiore
del  veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento
forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aper-
ture d'ispezione oppure con altri sistemi."
Punto  2.2.2.9: sopprimere i termini "monoassiali" nella terza riga e
sostituire "rottura" con "separazione".

Punto 2.2.2.11, leggi:
"2.2.2.11. Se sul rimorchio esiste un  dispositivo  che  permette  il
disinserimento  per  mezzo  pneumatico  del dispositivo di frenatura,
diverso dal  dispositivo  di  stazionamento,  tale  dispositivo  deve
essere concepito e realizzato in modo da dover necessariamente essere
riportato nella posizione di riposo al piu' tardi quando il rimorchio
e' nuovamente alimentato con aria compressa."

                            -------------

ALLEGATO  II:  PROVE  DI  FRENATURA  E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI
FRENATURA

Punto 1.1.1, leggi:
"1.1.1. L'efficienza prescritta per i  dispositivi  di  frenatura  si
basa sulla distanza di frenatura e/o sulla misura della decelerazione
media  di  regime.  L'efficienza  di  un  dispositivo di frenatura e'
misurata in base allo spazio di frenatura in funzione della velocita'
iniziale del veicolo e/o mediante la misura della decelerazione media
di regime durante la prova."

Alla fine del punto 1.1.3.7 e' aggiunto:
"Il  bloccaggio  delle   ruote   e'   consentito   se   espressamente
specificato."

Alla fine del punto 1.2.1.2.3 va aggiunto:
"il   veicolo   deve   rispettare  la  distanza  di  frenatura  e  la
decelerazione media di regime stabilite per la rispettiva  categoria;
tuttavia,  puo'  essere  necessario misurare effettivamente ambedue i
parametri;"

Alla fine del punto 1.2.3.1  e'  aggiunto  il  seguente  nuovo  punto
1.2.3.2:
1.2.3.2.  Sono  svolte  anche  altre prove con il motore innestato, a
partire  dalla  velocita'  prevista  per  la  categoria  alla   quale
appartiene  il  veicolo. Devono essere ottenute almeno le prestazioni
minime previste per ciascuna categoria. I trattori per  semirimorchi,
caricati artificialmente per simulare gli effetti di un semirimorchio
carico, non devono essere provati a velocita' superiore a 80 km/h."

Punto 1.3.1.3, leggi:
"1.3.1.3.  Per  queste  prove,  la  forza esercitata sul comando deve
essere graduata in modo da raggiungere al momento della prima frenata
una decelerazione  media  di  regime  di  3m/s2.  Questa  forza  deve
rimanere costante in tutte le frenate successive."

Punto 1.3.3, leggi:
"1.3.3. Efficienza a caldo
1.3.3.1.  Al  termine  della prova del tipo I .. l'efficienza a caldo
del dispositivo di frenatura di servizio .. Per i  veicoli  a  motore
questa  efficienza  a  caldo  ..  Nel  caso dei rimorchi, la forza di
frenatura a caldo .. (il rimanente non e' modificato).
1.3.3.2.  Qualora  il  veicolo  a  motore  soddisfi  la  prescrizione
relativa  al  60%  del  precedente  punto 1.3.3.1, ma non soddisfi la
relativa  prescrizione  dell'80%  del  suddetto  punto,  puo'  essere
eseguita  un'ulteriore  prova  di  efficienza  a caldo applicando una
forza sul comando non superiore a quella prescritta al punto  2.1.1.1
del  presente  allegato.  Nel  verbale devono figurare i risultati di
entrambe le prove."

Punto 1.4.3, leggi:
"1.4.3. Al termine della prova, si misura .. l'efficienza a caldo del
dispositivo  ..  Per i veicoli a motore, tale efficienza a caldo deve
consentire una distanza di frenatura non superiore a seguenti  valori
e una decelerazione media di regime non inferiore ai seguenti valori,
quando sia applicata una forza sul comando non superiore a 700 N:
                                1,33 V(elevato alla seconda)
categoria M(con)3: s = 0,15 V + ----------------------------
                                           130
(il  secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime
di 3,75 m/s elevato alla seconda)
                                1,33 V(elevato alla seconda)
categoria N(con)3: s = 0,15 V + -----------------------------
                                           115
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di  regime
di 3,3 m/s elevato alla seconda).
Nel  caso  dei rimorchi, la forza di frenatura a caldo alla periferia
delle ruote .. (il rimanente non e' modificato)."

Punto 2.1.1.1.1, leggi:
"2.1.1.1.1. I freni di servizio dei veicoli delle  categorie  M  e  N
sono  sottoposti  alle  prove  secondo  le  modalita'  riprese  nella
seguente tabella:
    

              Parte di provvedimento in formato grafico

    

Punto 2.1.2.1, leggi:
"2.1.2.1. Anche se il dispositivo che la mette  in  azione  serve  ad
altre  funzioni  di frenatura, la frenatura di soccorso deve dare una
distanza  di  frenatura  non  superiore  ai  seguenti  valori  e  una
decelerazione media di regime non inferiore ai seguenti valori:
                               2 V(elevato alla seconda)
categoria M(con)1: s = 0,1 V + -------------------------
                                         150
(il  secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime
di 2,9 m/s(elevato alla seconda);
                                         2 V(elevato alla seconda)
categoria M(con)2, M(con)3: s = 0,15 V + -------------------------
                                                  130
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di  regime
di 2,5 m/s2);
                            2 V(elevato alla seconda)
categoria N: s = 0,15 V + ---------------------------
                                      115
(il  secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime
di 2,2 m/s2)."

Dopo il punto 2.1.2.4 e' aggiunto il seguente punto 2.1.2.5:
"2.1.2.5. La prova di efficienza della  frenatura  di  soccorso  deve
essere  effettuata  simulando  le condizioni di avaria del sistema di
frenatura di servizio."

Punto 2.1.4.1, leggi:
"2.1.4.1. Nell'eventualita' di un guasto in una parte qualsiasi della
trasmissione, l'efficienza residua di un dispositivo di frenatura  di
servizio  non  deve  dare  una  distanza  di  frenatura  superiore ai
seguenti valori, ne' dare una decelerazione media di regime inferiore
ai  seguenti  valori,  quando sia applicata una forza sul comando non
superiore a 700 N, nel corso di  una  prova  di  tipo  O  con  motore
disinnestato   e   alle  seguenti  velocita'  iniziali  per  ciascuna
categoria di veicolo:
  distanza di frenatura (m) e decelerazione media di regime (m/s2)

(la tabella non e' modificata)."
Dopo il punto 2.1.4.1 e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.1.4.2:
"2.1.4.2. La prova  di  efficienza  residua  deve  essere  effettuata
simulando  le  condizioni  di  avaria  del  sistema  di  frenatura di
servizio."

Punto 2.2.1.2.1, leggi:
"2.2.1.2.1. Quando il dispositivo di frenatura  di  servizio  e'  del
tipo  continuo  o  semicontinuo, la somma delle forze esercitate alla
periferia delle ruote frenate ..(il rimanente  non  e'  modificato)."
(Non applicabile al testo in italiano)

Dopo il punto 2.2.2.1 e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.3:
"2.2.3. Frenatura automatica
2.2.3.1. L'efficienza del dispositivo di frenatura automatica in caso
di  caduta  totale  di  pressione  nella  condotta  di alimentazione,
determinata con veicolo carico ad una velocita' di 40 km/h, non  deve
essere  inferiore  al  13,5%  della  forza  corrispondente alla massa
massima gravante sulle  ruote  a  veicolo  fermo.  E'  consentito  il
bloccaggio delle ruote per livelli di efficienza superiori al 13,5%."

                            -------------

APPENDICE ALL'ALLEGATO II: RIPARTIZIONE DELLA FRENATURA TRA GLI ASSI
                           DEI VEICOLI (75/524/CEE)

Punto 3.1.2, leggi:
"3.1.2.  Nel  caso  dei  veicoli  a  motore  autorizzati al traino di
rimorchi della categoria O3 o O4 muniti di freni pneumatici,  qualora
sottoposti  alla  prova  con la sorgente di energia inoperante con la
condotta di alimentazione chiusa con un serbatoio della capacita'  di
0,51  collegato  alla  condotta  di  comando  e  con  il sistema alle
pressioni di rialimentazione e di intervento, la  pressione  misurata
durante  un  azionamento  a  fondo  del comando del freno deve essere
compresa tra 6,5 e 8,5 bar alle teste di accoppiamento della condotta
di alimentazione e della condotta di comando, indipendentemente dalle
condizioni di  carico  del  veicolo.  Tali  pressioni  devono  essere
rivelate  sul veicolo trattore non collegato al rimorchio. Le zona di
compatibilita' di cui ai diagrammi 2, 3 e 4 A non  devono  estendersi
oltre i 7,5 bar. "

Punto 3.1.4.1, leggi:
"3.1.4.1. Per i veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi
della categoria O3 o O4 muniti di sistemi di frenatura pneumatica la
                                    TM
relazione tra il tasso di frenatura -- e la pressione pm deve
                                    PM
rientrare nelle aree indicate nel diagramma 2."

Dopo il punto 5.1.2 e' aggiunto il seguente nuovo punto 5.1.3:
                                               TR
"5.1.3. La relazione tra il tasso di frenatura -- e la
                                               PR
pressione pm deve rientrare nelle aree indicate nel diagramma 2 per
le condizioni di veicolo a vuoto e a pieno carico."

Punto 7.3, leggi:
"7.3. Il punto 18.2 dell'allegato IX .. (il resto invariato)."

Punto 8.2, leggi:
"8.2.  Le prese di pressione devono essere conformi alle prescrizioni
del punto 4 della norma ISO 3583-1984."

Diagramma 4 A, aggiungere la seguente prima frase alla nota  di  pie'
di pagina:
              TR        TR
"Tra i valori -- = 0  e -- = 0,1 non e' prescritta la
              PR        TR
                                          TR
proporzionalita' tra il tasso di frantura -- e la pressione
                                          PR
nella condotta di comando misurata alla testa di accoppiamento."

                            -------------

ALLEGATO III: METODO DI MISURA DEL TEMPO DI RISPOSTA PER I VEICOLI
              MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA AD ARIA COMPRESSA

Alla fine del punto 1.1 e' aggiunto:
"Per  i  veicoli  muniti  di  sensori di carico, questi devono essere
posti nella posizione di pieno carico."

Dopo il punto 2.6 e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.7:
"2.7. I veicoli a motore autorizzati  al  traino  di  rimorchi  della
categoria  O3  o  O4 muniti di sistemi di frenatura pneumatica devono
rispettare,  oltre  alle  prescrizioni  di  cui   sopra,   anche   le
prescrizioni  di  cui  al  punto  2.2.1.18.4.1  dell'allegato I; tale
conformita' sara' verificata mediante la prova seguente:
a) misurazione della pressione all'estremita' di  una  conduttura  di
2,5  m  di lunghezza con diametro interno di 13 mm da raccordare alla
testa della conduttura di alimentazione;
b)  simulazione  di  un'avaria  alla  testa  di  accoppiamento  della
conduttura di comando;
c) azionamento del dispositivo di comando della frenatura di servizio
in 0,2 s, come previsto al precedente punto 2.3."

Punto 4.2, leggi:
"4.2.  Le prese di pressione devono essere conformi alle prescrizioni
del punto 4 della norma ISO 3583-1984."

                            -------------

             ALLEGATO IV: SERBATOI E SORGENTI DI ENERGIA

              A. SISTEMI DI FRENATURA AD ARIA COMPRESSA
Al punto 1.3.1, leggi:
"1.3.1. I serbatoi di cui sono dotati i rimorchi devono  essere  tali
che,  dopo  8  azionamenti  a  fondo  del dispositivo di frenatura di
servizio del veicolo trattore, il livello dell'energia  fornita  agli
organi  di utilizzazione non scenda sotto un livello equivalente alla
meta'   del   valore   ottenuto   durante  la  prima  frenata,  senza
l'intervento  del  dispositivo   di   frenatura   automatica   o   di
stazionamento del rimorchio."

Punto 1.3.2.1, leggi:
"1.3.2.1.  La  pressione  dei  serbatoi  all'inizio  della prova deve
essere di 8,5 bar;"

Punto 3.2, leggi:
"3.2. Le prese di pressione devono essere conformi al punto  4  della
norma ISO 3583-1984."

                            -------------

                      ALLEGATO V: FRENI A MOLLA

Al  punto  2.3  aggiungere  le seguenti nuove frasi tra la terza e la
quarta frase:
"In ogni caso, durante la ricarica del sistema di frenatura  partendo
dalla   pressione  zero,  i  freni  a  molla  non  devono  allentarsi
fintantoche' la pressione nel sistema di frenatura  di  servizio  non
sia  sufficiente  a  garantire  almeno  l'efficienza  prevista per il
sistema  di  frenatura  di  soccorso  con  veicolo  a  pieno  carico,
utilizzando il comando del freno di servizio.

                            -------------

ALLEGATO VII: CASI IN CUI LE PROVE DI TIPO I E/O II (oppure II BIS)
              NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE SUL VEICOLO PRESENTATO
              ALL'OMOLOGAZIONE

Sostituire  in  tutti i punti che seguono il termine "residua" con il
termine "a caldo".
Appendice 1:
Punti 3.1.2 (*), 3.2.1, 3.5.1.1, 3.5.2.4, 3.5.3.4 e 4.3.7;
(*) (Non applicabile al testo in italiano)
Appendice 2:
Punto 2 (tabella).

ALLEGATO IX: ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI
             VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA

Punto 7, leggi:
"7. Ripartizione della massa su ogni asse
       (valore massimo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .."
 
Punto 8, leggi:
"8. Marca e tipo delle guarnizioni dei freni .. .. .. .. .. ..
    8.1. Guarnizioni dei freni in alternativa .. .. .. .. .. ....
    8.1.1.   Metodo   di   prova   di   omologazione:    prove    sul
veicolo/allegato XII/altro (4) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 .. .. .. ."

Punto 9.4.3, leggi:
"9.4.3. rimorchio ad asse centrale: indicare anche il .."

Dopo il punto 9.4.4 inserire un nuovo punto 9.4.5:
"9.4.5. rimorchio leggero: con freno/senza freno (4)".
Dopo il punto 9.5, inserire un nuovo punto 9.6:
"9.6.  il  veicolo  e'/non  e'  (4)  attrezzato  per  il traino di un
rimorchio dotato di disposiviti antibloccaggio."

Punto 13, leggi:
"13. Massa del veicolo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...."

Punto 14.2, leggi:
"14.2. Prova del tipo O
       motore innestato
       frenatura di servizio
       in accordo con il punto 2.1.1.1.1 dell'allegato II"
Terza colonna della tabella, leggi:
"Forza misurata sul comando (N)".

Punto 14.5, leggi:
"14.5. Dispositivo(i) di  frenatura  utilizzato(i)  nel  corso  delle
prove del tipo II/II bis (4) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
 .. ."

Punto 14.6, leggi:
"14.6. Tempo di risposta e ..
    14.6.1. Tempo di risposta al ..
    14.6.2. Tempo di risposta alla ..
 
Punto 14.7.2, leggi:
"14.7.2.

      |    Assi del veicolo        |    Assi di riferimento      |
      |                            |                             |
      |Massa | Forza di | Velocita'| Massa | Forza di | Velocita'|
      |  per |frenatura |          |   per | frenatura|          |
      | asse |necessaria|          |  asse |sviluppata|          |
      |  (*) |alle ruote|          |  (*)  |alle ruote|          |
      |      |          |          |       |          |          |
      |  kg  |    N     |   km/h   |   kg  |     N    |   km/h   |
      |      |          |          |       |          |          |
Asse 1|      |          |          |       |          |          |
Asse 2|      |          |          |       |          |          |
Asse 3|      |          |          |       |          |          |
Asse 4|      |          |          |       |          |          |
      |      |          |          |       |          |          |
(*) Si tratta della massa massima tecnicamente ammissibile per asse."

Punto 14.7.3, leggi:
"14.7.3.

Massa totale del veicolo presentato all'omologazione    |.. kg
                                                        |
Forza di frenatura necessaria alle ruote                |.. N
                                                        |
Coppia di rallentamento necessaria all'albero principale|
del rallentatore                                        |.. mN
                                                        |
Coppia di rallentamento ottenuta all'albero principale  |
del rallentatore (in base al diagramma)                 |.. mN"
                                                        |
              
Punto 14.7.4 (tabella) sostituire "residuo" con "a caldo".

Dopo il punto 19.2, inserire due nuovi punti 20 e 21:
"20.  Frenatura  automatica  dei  rimorchi  dotati  di  freni ad aria
compressa.
 20.1. Percentuale della forza frenante raggiunta ...................
 21. Rimorchi dotati di sistemi di frenatura elettrica
 21.1. Il veicolo soddisfa  i  requisiti  previsti  all'allegato  XI:
si/no (4).
 21.2. Percentuale della forza frenante raggiunta ...............  ."
Rinumerare i punti da 20 a 27 con 22 a 29.

Nella nota in calce (1) leggi:
"(1)  Nel  caso  di semirimorchi, indicare la massa corrispondente al
carico sulla ralla."

                            -------------

ALLEGATO X: PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI
                     DISPOSITIVI ANTIBLOCCAGGIO

Punto 6.1.2, leggi:
  "6.1.2. Il livello iniziale di energia .. deve  corrispondere  alla
pressione  di  8,5  bar alla testa di accoppiamento della condotta di
alimentazione del rimorchio."
(il rimanente non e' modificato)

Punto 6.1.5, leggi:
  "6.1.5. Al termina della frenata, a veicolo fermo,  si  aziona  una
volta  a  fondo  il  comando  del  freno  di  servizio.  Durante tale
azionamento,  la  pressione  nei  circuiti  operativi   deve   essere
sufficiente  a  fornire alla periferia della ruote una forza frenante
totale non inferiore al 22,5% della forza corrispondente  alla  massa
massima   gravante  sulle  ruote  a  veicolo  fermo  senza  provocare
inserimento  automatico  di  sistemi  di  frenatura  che  non   siano
controllati dal dispositivo antibloccaggio."

                            -------------

ALLEGATO XII: METODO DI PROVA DELLE GUARNIZIONI FRENO SUL BANCO
              DINAMOMETRICO AD INERZIA

Punti  4.4.3,  4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.5.3, 4.5.3.1 e 4.5.3.2, sostituire
il termine "residua" con "a caldo".