Art. 3. 1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, per specifiche ragioni di opportunita' o urgenza e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, ha facolta' di alienare aziende, rami di aziende, beni mobili e immobili, cespiti attivi e passivi anche prima della approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3. 2. Il commissario liquidatore provvede alla attuazione del programma entro due anni dalla data della approvazione ministeriale. 3. Il commissario informa, con relazioni semestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sullo stato di attuazione del programma. 4. Il commissario provvede altresi' alla gestione corrente dell'Ente soppresso con tutti i poteri gia' spettanti ai disciolti organi statutari, con facolta' di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie e per i pagamenti, avvalendosi anche delle societa' di cui al comma 3 dell'articolo 2; puo' inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle societa' ed enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi. 5. Il commissario puo' richiedere alle societa' ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. 6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unita' di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; puo' avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria. 7. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.