Art. 3. 
  1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' approvato  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, per
specifiche ragioni di opportunita' o urgenza e  con  l'autorizzazione
del Ministro del tesoro, ha facolta' di  alienare  aziende,  rami  di
aziende, beni mobili e immobili, cespiti attivi e passivi anche prima
della approvazione del  programma,  previa  comunque  valutazione  da
parte delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3. 
  2.  Il  commissario  liquidatore  provvede  alla   attuazione   del
programma entro due anni dalla data della approvazione ministeriale. 
  3. Il commissario informa, con  relazioni  semestrali,  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del  tesoro  sullo
stato di attuazione del programma. 
  4.  Il  commissario  provvede  altresi'  alla   gestione   corrente
dell'Ente soppresso con tutti i poteri gia'  spettanti  ai  disciolti
organi statutari, con facolta' di delega;  promuove  accordi  per  la
liquidazione volontaria delle posizioni creditorie e per i pagamenti,
avvalendosi anche delle societa' di cui al comma 3  dell'articolo  2;
puo' inoltre revocare e sostituire anche in parte gli  amministratori
delle societa' ed enti del gruppo al fine di realizzare  i  mutamenti
degli indirizzi gestionali e le  operazioni  di  trasferimento  o  di
liquidazione che si rendono necessarie. Gli  amministratori  revocati
hanno  titolo  esclusivamente  ad  un  indennizzo  corrispondente  ai
compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata  residua
del mandato e comunque per un massimo di sei mesi. 
  5. Il commissario puo' richiedere alle societa' ed enti del  gruppo
i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al
proprio mandato. 
  6.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  il  commissario  e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di  quindici  unita'
di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo  messo  a
disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti
pubblici anche economici; puo' avvalersi inoltre della collaborazione
di esperti e  di  societa'  di  consulenza  nazionali  ed  estere.  I
relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria. 
  7. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione  del
presente decreto sono esenti da imposte e tasse.