Art. 5. 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
sospesi, per la durata di  due  anni,  i  pagamenti  dei  debiti  del
soppresso EFIM e delle societa' controllate ai sensi dell'articolo  7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario,  il
Ministro  del  tesoro  puo'  disporre  con  proprio  decreto,   anche
limitatamente a singole societa', la riduzione della  sospensione  di
un periodo non superiore a diciotto mesi. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non  sono  applicabili  ai  prestiti
obbligazionari di cui  alla  legge  22  dicembre  1986,  n.  910,  al
decreto-legge 19 ottobre 1985, n.  547,  convertito  dalla  legge  20
dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti B.E.I. di cui  alla  legge
27 dicembre 1983, n. 730. 
  3. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i  creditori
per titolo o causa anteriori alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  non  possono,  a  pena  di  nullita',  iniziare  o
proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'Ente  o
delle societa' del gruppo, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui
agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.