Art. 5. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle societa' controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro puo' disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole societa', la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi. 2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti B.E.I. di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. 3. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'Ente o delle societa' del gruppo, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.