Art. 2. 
  1. Il Ministero dell'ambiente dichiara la  decadenza,  con  effetto
immediato, dalla concessione dei finanziamenti e dalla autorizzazione
per la contrazione di mutui e da ogni altra agevolazione stabilita in
favore delle regioni,  degli  enti  locali  e  loro  consorzi,  delle
aziende, in forza delle disposizioni di cui al comma 2, in  relazione
alle opere di approvvigionamento idrico, di protezione e  risanamento
ambientale e di difesa del suolo,  che  non  siano  state  cantierate
entro i termini stabiliti dalle relative  norme  di  finanziamento  o
comunque entro il 30 giugno 1992. 
  2. La decadenza di cui al comma  1  concerne  i  finanziamenti,  le
autorizzazioni a contrarre mutui ed ogni altra agevolazione  previsti
dalle seguenti disposizioni: 
    a) articolo 12, comma quarto, della legge 22  dicembre  1984,  n.
887; 
    b) articolo 10  del  decreto-legge  25  novembre  1985,  n.  667,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n.  7,  e
comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
    c) articolo 14, comma  5,  lettere  a),  e  b),  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41; 
    d) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9  settembre  1988,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.
475; 
    e) articoli 1, 1- bis e 1- ter del decreto-legge 31 agosto  1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n. 441; 
    f)  articolo  9  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71. 
  3. I soggetti titolari dei finanziamenti attribuiti ai sensi  delle
norme richiamate al comma 2 sono tenuti a  trasmettere  al  Ministero
dell'ambiente, non oltre sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, attestante sotto
la responsabilita' del dichiarante, l'avvenuta consegna dei lavori  e
l'apertura del cantiere nonche', in caso di completamento dell'opera,
l'eventuale  verificarsi  di  economie.  L'omessa  dichiarazione  nei
termini di cui sopra equivale a dichiarazione negativa, valevole agli
effetti della decadenza di cui al comma 1. 
  4. Le somme resesi disponibili a seguito della decadenza di cui  al
comma 1, nonche' quelle  derivanti  da  economie  verificatesi  nella
realizzazione delle opere finanziate ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 2, sono  riassegnate,  con  le  procedure  previste  dal
programma  triennale  di  tutela   ambientale   1991-1993,   in   via
prioritaria per il finanziamento  del  Piano  di  intervento  di  cui
all'articolo 1. 
  5. Al fine di garantire il completamento dei progetti di protezione
e risanamento ambientale finanziati con le  disposizioni  di  cui  al
comma 2, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati  ai  sensi  del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, dell'articolo 14 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, degli articoli 17, commi 18, 19, 27, 31 e 36, e
18 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  dell'articolo  6  del  decreto-
legge 21 marzo 1988, n.  86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, del decreto-legge 13  giugno  1989,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1989,  n.
283, e della legge 28 agosto  1989,  n.  305,  le  regioni  -  previa
diffida e messa in mora, con assegnazione di un termine non superiore
ai  sessanta  giorni  -   si   sostituiscono   agli   enti   titolari
dell'esecuzione delle opere  che  non  abbiano  provveduto,  entro  i
termini  fissati  dalle   suddette   norme   di   finanziamento,   al
completamento  o  all'avvio  delle  opere   medesime.   Il   Ministro
dell'ambiente provvede in via sostitutiva  -  previa  diffida  e  con
nomina di un commissario ad acta - qualora la regione non eserciti  i
poteri sostitutivi di cui sopra. Il Ministro  dell'ambiente  provvede
altresi' con la stessa modalita' per  le  opere  non  completate  che
siano state finanziate a favore della  regione  medesima  o  di  enti
diversi da quelli subregionali. In caso di inottemperanza da parte di
soggetti privati il Ministro dell'ambiente adotta la revoca. 
  6. Nel caso di non realizzabilita' delle  opere  o  di  revoca  dei
contributi, il Ministro dell'ambiente  procede  alla  riutilizzazione
delle relative risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista
dalle  norme  di  finanziamento  e  con  le  procedure  indicate  dal
programma triennale di tutela ambientale. 
  7. Il Ministro dell'ambiente relaziona annualmente  al  Parlamento,
in  sede  di  presentazione  del  programma   triennale   di   tutela
ambientale, sullo stato di  attuazione  delle  leggi  di  spesa,  con
riferimento ai singoli interventi finanziati. 
  8. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157  dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991
e' prorogato di un anno. 
  9. Il trasferimento dei fondi per  studi,  attivita'  sperimentali,
nonche' per spese  di  funzionamento  alle  Autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 
183, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  assume  ai  fini
contabili valore giuridico di impegno di spesa. 
  10. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.  253,  possono  essere
utilizzate anche per  la  corresponsione  al  personale  in  servizio
presso le Autorita' di bacino di rilievo nazionale  delle  indennita'
di missione, ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  e  del  trattamento
economico per prestazioni di lavoro straordinario. 
  11. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e  5,  del  decreto-
legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 9 novembre 1988,  n.  475,  sono  impegnate  entro  l'esercizio
finanziario 1992  nell'ambito  del  programma  triennale  dell'azione
pubblica per la tutela dell'ambiente di  cui  alla  legge  28  agosto
1989, n. 305, per gli anni  1991-1993  e  sulla  base  di  criteri  e
modalita' definiti nello stesso programma,  mediante  concessione  di
contributi  in  conto  capitale  a  societa'  di  servizi  ambientali
promosse e partecipate  in  forma  maggioritaria  dalle  associazioni
degli artigiani e commercianti. 
  12. Le disponibilita'  di  provenienza  degli  anni  1989  e  1990,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e rel-
ative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13  della
legge  28  agosto  1989,  n.  305,   ancora   disponibili   nell'anno
finanziario 1991 e non impegnate alla  chiusura  di  detto  esercizio
finanziario, possono esserlo per l'esercizio finanziario 1992.