Art. 2. 1. Il Ministero dell'ambiente dichiara la decadenza, con effetto immediato, dalla concessione dei finanziamenti e dalla autorizzazione per la contrazione di mutui e da ogni altra agevolazione stabilita in favore delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende, in forza delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione alle opere di approvvigionamento idrico, di protezione e risanamento ambientale e di difesa del suolo, che non siano state cantierate entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento o comunque entro il 30 giugno 1992. 2. La decadenza di cui al comma 1 concerne i finanziamenti, le autorizzazioni a contrarre mutui ed ogni altra agevolazione previsti dalle seguenti disposizioni: a) articolo 12, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; b) articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) articolo 14, comma 5, lettere a), e b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41; d) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; e) articoli 1, 1- bis e 1- ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; f) articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71. 3. I soggetti titolari dei finanziamenti attribuiti ai sensi delle norme richiamate al comma 2 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'ambiente, non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, attestante sotto la responsabilita' del dichiarante, l'avvenuta consegna dei lavori e l'apertura del cantiere nonche', in caso di completamento dell'opera, l'eventuale verificarsi di economie. L'omessa dichiarazione nei termini di cui sopra equivale a dichiarazione negativa, valevole agli effetti della decadenza di cui al comma 1. 4. Le somme resesi disponibili a seguito della decadenza di cui al comma 1, nonche' quelle derivanti da economie verificatesi nella realizzazione delle opere finanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, sono riassegnate, con le procedure previste dal programma triennale di tutela ambientale 1991-1993, in via prioritaria per il finanziamento del Piano di intervento di cui all'articolo 1. 5. Al fine di garantire il completamento dei progetti di protezione e risanamento ambientale finanziati con le disposizioni di cui al comma 2, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, degli articoli 17, commi 18, 19, 27, 31 e 36, e 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 6 del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e della legge 28 agosto 1989, n. 305, le regioni - previa diffida e messa in mora, con assegnazione di un termine non superiore ai sessanta giorni - si sostituiscono agli enti titolari dell'esecuzione delle opere che non abbiano provveduto, entro i termini fissati dalle suddette norme di finanziamento, al completamento o all'avvio delle opere medesime. Il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva - previa diffida e con nomina di un commissario ad acta - qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui sopra. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi' con la stessa modalita' per le opere non completate che siano state finanziate a favore della regione medesima o di enti diversi da quelli subregionali. In caso di inottemperanza da parte di soggetti privati il Ministro dell'ambiente adotta la revoca. 6. Nel caso di non realizzabilita' delle opere o di revoca dei contributi, il Ministro dell'ambiente procede alla riutilizzazione delle relative risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento e con le procedure indicate dal programma triennale di tutela ambientale. 7. Il Ministro dell'ambiente relaziona annualmente al Parlamento, in sede di presentazione del programma triennale di tutela ambientale, sullo stato di attuazione delle leggi di spesa, con riferimento ai singoli interventi finanziati. 8. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 e' prorogato di un anno. 9. Il trasferimento dei fondi per studi, attivita' sperimentali, nonche' per spese di funzionamento alle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, assume ai fini contabili valore giuridico di impegno di spesa. 10. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale in servizio presso le Autorita' di bacino di rilievo nazionale delle indennita' di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario. 11. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate entro l'esercizio finanziario 1992 nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalita' definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a societa' di servizi ambientali promosse e partecipate in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti. 12. Le disponibilita' di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e rel- ative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo per l'esercizio finanziario 1992.